Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Nel complesso mondo della procedura penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare vizi di legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo strumento è subordinato al rispetto di requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile per genericità non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’individuo, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, lamentando vizi di motivazione. Il ricorso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, l’organo chiamato a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, senza poter riesaminare i fatti nella loro interezza.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione fosse ‘generica’, ovvero priva di una ‘sostanziale e concreta censura’ nei confronti della sentenza della Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a sollevare critiche vaghe e astratte, senza indicare in modo preciso e dettagliato quali fossero le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione di controllo di legittimità, rendendo l’esame del merito impossibile.
Le Motivazioni
Alla base della decisione vi è un principio consolidato, richiamato anche attraverso un precedente giurisprudenziale (Cass. Pen., n. 16851/2010). Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando i motivi addotti non contengono una ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica’. Non basta affermare che la sentenza sia sbagliata; è indispensabile spiegare il perché, confrontandosi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le presunte lacune, contraddizioni o violazioni di legge.
La Corte ha quindi ribadito che un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già esposti o una critica superficiale. Deve essere un atto tecnico, mirato e circostanziato, che metta il giudice nelle condizioni di comprendere esattamente quale sia il vizio denunciato e perché esso incida sulla validità della decisione. La mancanza di questo livello di dettaglio rende l’atto processuale inutile e ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso giudizio di Cassazione. In secondo luogo, il versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa decisione serve come un monito essenziale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima cura, precisione e rigore tecnico. La genericità non è solo un errore formale, ma un vizio sostanziale che preclude ogni possibilità di successo e genera costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia privo di una critica sostanziale e concreta contro la decisione impugnata e senza una precisa esposizione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che le argomentazioni presentate sono vaghe e non contestano specificamente le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Manca un confronto puntuale con la motivazione del giudice, limitandosi a critiche astratte o non pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33065 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TARANTO il 27/10/1987
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza è generico in quanto privo di sostanziale e concreta censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025