Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità è Fondamentale
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale formulare motivi di appello specifici, evidenziando come la genericità possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso offre una lezione preziosa sull’importanza della tecnica processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 517 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli, decideva di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, il ricorso si limitava a lamentare un generico ‘vizio della motivazione’ della sentenza d’appello riguardo al trattamento sanzionatorio, senza fornire alcuna argomentazione specifica a sostegno della propria tesi.
In pratica, l’atto di impugnazione si risolveva in una mera enunciazione di dissenso, priva di quegli elementi di fatto e di diritto che, secondo la legge, devono sorreggere ogni motivo di ricorso.
L’Importanza dei Motivi Specifici nel ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale, in particolare sugli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Questi articoli stabiliscono che i motivi di impugnazione devono essere specifici: l’appellante ha l’onere di indicare con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano la sua richiesta. Non è sufficiente affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente il perché, citando le norme violate e le parti della motivazione che si ritengono errate.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la sua decisione, la Corte ha sottolineato che l’asserto del ricorrente era ‘soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno’. Questa genericità viola il disposto dell’art. 581, lett. c) e d), del codice di procedura penale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 591, lett. c), dello stesso codice, il ricorso inammissibile è la sanzione processuale prevista.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile. Poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità (come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000), quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole procedurali precise. Un ricorso generico non solo è inutile, perché non consente alla Corte di esaminare il merito della questione, ma è anche dannoso per il ricorrente, che si espone a condanne economiche. Per gli avvocati, questo caso serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e ben argomentati, che non si limitino a criticare la decisione precedente, ma che ne smontino il ragionamento punto per punto, con riferimenti normativi e fattuali puntuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico. Il ricorrente si è limitato a enunciare l’esistenza di un vizio di motivazione senza fornire alcuna argomentazione specifica, né indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua tesi, violando così i requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per un valido motivo di ricorso?
La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso contengano l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Non è sufficiente una semplice affermazione di dissenso, ma è necessaria un’argomentazione dettagliata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GENOVA il 30/06/1968
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per i reato di cui all’art. 517 cod. pen., lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio motivazione della decisione impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio.
L’art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di dirit elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla sussisten violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato , senza alcuna argomentazion a sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profi genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale inammissibilità.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente