Ricorso inammissibile: quando e perché la Cassazione dice no
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non tutte le istanze vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente chiarisce i rigidi paletti che determinano un ricorso inammissibile, fornendo una lezione cruciale sulla specificità e la pertinenza dei motivi di appello. Questo caso dimostra come la Corte non sia una sede per ridiscutere i fatti, ma unicamente per verificare la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’appello si fondava su due principali motivi: in primo luogo, una critica alla motivazione della sentenza di condanna, ritenuta scorretta; in secondo luogo, una contestazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale, che limitano strettamente l’ambito di valutazione della Corte di Cassazione.
Il Primo Motivo: il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha stabilito che il primo motivo di ricorso era inammissibile perché tendeva a una rivalutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di analisi è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). La Cassazione, invece, è un giudice di legittimità: il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che le sentenze precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano una motivazione logica e non contraddittoria. Per contestare la valutazione dei fatti in Cassazione, non basta proporre una lettura diversa, ma è necessario dimostrare un ‘travisamento’, ossia che il giudice di merito abbia ignorato o frainteso palesemente una prova decisiva. Nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato tali vizi specifici, rendendo la sua doglianza generica e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: la Motivazione sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con una motivazione che sia esente da palesi illogicità. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente per la sua scelta, anche questa censura è stata respinta.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si ancorano saldamente alla funzione del giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che le doglianze erano una mera riproposizione di quelle già respinte in appello, senza una reale correlazione con la complessa argomentazione della sentenza impugnata. Ignorare le ragioni del giudice censurato, senza attaccarle con specifici argomenti di diritto, porta inevitabilmente a un vizio di mancanza di specificità del ricorso. In sostanza, un appello in Cassazione deve essere un ‘dialogo’ tecnico con la sentenza precedente, non un monologo che ignora le fondamenta logico-giuridiche su cui essa si basa.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una contestazione generica che tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti. In secondo luogo, la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche gode di un’ampia discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità. Per chi intende adire la Suprema Corte, è quindi essenziale formulare motivi di ricorso specifici, tecnici e focalizzati su vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di merito già ampiamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
Perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dai giudici di merito, attività che non è consentita in sede di giudizio di Cassazione. Il ricorso era generico e non indicava specifici errori logici o travisamenti delle prove.
È sufficiente che il giudice motivi il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento solo ad alcuni elementi?
Sì, secondo la Corte è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti per giustificare la sua decisione, senza dover prendere in considerazione e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5960 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 28/03/1961
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici con motivazione congrua e priva di illogicità hanno indicato tutti gli elementi in forza dei quali hanno ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
DEPOSITATA