Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le strade portano a una nuova valutazione del caso. Un ricorso inammissibile è un’evenienza frequente, che si verifica quando l’atto non rispetta i rigidi paletti imposti dalla legge. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi chiave che portano a questa drastica decisione, confermando la condanna di un imputato e aggiungendo il carico delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di tentare l’ultima carta, presentando ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e il ricorso inammissibile
L’analisi della Corte si è concentrata sulla validità stessa dei motivi proposti. Vediamoli nel dettaglio:
1. Critica alla motivazione della sentenza d’appello: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove, in particolare l’attendibilità della persona offesa. Contestava inoltre l’uso della cosiddetta motivazione per relationem, ovvero quando un giudice richiama le argomentazioni di una sentenza precedente senza riscriverle da capo.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo di lagnanza era legato alla decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione sul punto fosse carente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Sul primo punto, i giudici hanno osservato che le critiche sollevate non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, il ricorso si limitava a criticare l’esito della valutazione dei fatti, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove, ma un giudice della corretta applicazione della legge.
Sul secondo punto, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento. Ha chiarito che, nel negare le attenuanti, il giudice non ha l’obbligo di passare in rassegna e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, evidenziando l’assenza di elementi positivi di particolare spessore. La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, rispettava pienamente questo criterio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte. Deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica o contraddittoria, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti. In secondo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è difficilmente censurabile in Cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, anche se sintetica, basata sugli elementi chiave del caso. L’esito di un ricorso inammissibile è pesante: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una mera riproduzione di argomenti già trattati?
Quando si limita a riproporre doglianze in punto di fatto già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare specifiche questioni di violazione di legge o vizi logici della motivazione.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene rigettato, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e si censura il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 sull’attendibilità del racconto della persona offesa);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza d
elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si veda, in proposito, la pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.101.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.