Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale degli atti giudiziari, chiarendo perché un appello possa essere dichiarato ricorso inammissibile. Quando un ricorso si limita a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza una critica puntuale alla decisione impugnata, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contestando la sua responsabilità penale e l’entità del risarcimento del danno stabilito. Le sue difese, tuttavia, si sono concentrate su una rilettura delle prove e sulla reiterazione delle stesse questioni già sollevate e decise dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione non è un “terzo grado” di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni dell’inammissibilità, riconducibili a due vizi principali del ricorso.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo motivo di ricorso, che contestava la responsabilità penale, è stato giudicato una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d’Appello che le ha respinte, rende il motivo non specifico, ma solo apparente. In pratica, non si può chiedere alla Cassazione di rifare il lavoro già svolto dal giudice precedente.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: è precluso alla Corte non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. Le doglianze del ricorrente si traducevano in una richiesta di diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione del danno, è stato ritenuto inammissibile per le stesse ragioni: generico, ripetitivo e non in grado di scalfire la logicità della motivazione della Corte d’Appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una sentenza. È necessario costruire un ricorso che dialoghi criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) in modo specifico e puntuale. Un ricorso inammissibile non solo porta a una condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rappresentando un esito doppiamente negativo per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può svolgere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza dei giudici di merito. Non è un terzo grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, osservato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione del penale responsabilità e la mancata integrazione probatoria richiesta, consentito perché fondato su motivi, peraltro tutti in fatto, che si risolvo pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente dis dalla Corte di merito a pag. 18 e 19 della sentenza impugnata, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assol la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ric
che, inoltre, le doglianze denunciano la illogicità della motivazione sulla di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di ril comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la p valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti grad anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogni mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed event altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che, come si è sopra evidenziato, la Corte territoriale, con motivazione es da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si ved particolare, pag. 18 e 19 della sentenza impugnata), facendo applicazion corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità sussistenza del reato;
ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo di questioni già pos all’attenzione della Corte territoriale, che non si confrontano con la motiv del provvedimento impugnato, che a pag. 20 dà conto dei motivi per i quali ritenuto di non ridurre l’entità del risarcimento stabilito dal giudice di pri che, dunque, la doglianza è aspecifica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente