Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 07/05/1990
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e in subordine hanno aderito alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale;
A)
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto ascrittogli.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, di seguito riportati entro i limiti previs dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per vizio di motivazione nonché per violazione degli artt. 83 del d.l. n. 18 del 2020, 178 cod. proc. pen., 24, 25 e 111 Cost., 6 e 7 CEDU, in quanto non gli sarebbero stati notificati rinvii di udienza effettuati a causa del Covid nel corso del giudiz di primo grado e, in particolare, il rinvio disposto fuori udienza dalla data del 25 marzo 2020 a quella del 3 giugno 2020 e, a questa stessa udienza, al 21 ottobre 2020.
La censura si sostanzia nell’interpretazione del disposto dell’art. 83 del detto d.l. n. 18 del 2020 laddove fa riferimento alla circostanza che la notifica del rinvio avvenga personalmente in favore dell’imputato, ciò che non consentirebbe la notifica al difensore qualora, come nella fattispecie concreta, egli non sia domiciliato presso lo stesso.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione nonché per violazione degli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen., con riferimento alla consentita costituzione processuale a mezzo delegato del procuratore speciale in assenza di un’espressa delega in tale direzione.
Il ricorrente lamenta che la costituzione della parte civile è avvenuta, disattendendo i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a mezzo di un sostituto processuale e non già del difensore, munito di procura speciale.
2.3. Con il terzo motivo l’imputato assume nullità della sentenza per vizio di motivazione nonché per violazione dell’art. 602 cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 523 dello stesso codice, per l’omesso deposito delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello, omesso deposito dal quale, poiché lo stesso esprimerebbe un disinteresse del soggetto per l’azione penale, sarebbe dovuta derivare l’estromissione della parte civile dal giudizio di gravame.
2.4. Il CIAMPA denuncia, con il quarto motivo, nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria nonché per violazione dell’art. 468 cod.
proc. pen. per essere stata ammessa la lista dei testi depositata dalla persona offesa quando non si era ancora costituita parte civile, censura erroneamente disattesa in grado di appello, secondo la difesa del ricorrente, recependo i principi espressi con riguardo ai giudizi a citazione diretta e non già ai processi provenienti da udienza preliminare.
2.5. Mediante il quinto motivo il ricorrente assume nullità della sentenza per vizio di motivazione nonché per violazione degli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. e 582 e 590 cod. pen. evidenziando che la sua responsabilità penale sarebbe stata affermata tenendo conto delle sole dichiarazioni della parte civile e del teste COGNOME senza vagliare le dichiarazioni dei testi della difesa, estran ai fatti, che avevano reso dichiarazioni concordanti in contrasto con la versione fornita dai primi.
2.6. Mediante il sesto motivo il ricorrente contesta sul piano della logicità la ricostruzione dei fatti compiuta solo in forza delle dichiarazioni del teste NOME e della persona offesa dalla sentenza impugnata ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Risulta dall’esame degli atti del fascicolo del giudizio di primo grado, consentito a questa Corte quando è denunciato un vizio di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), che il rinvio disposto fuori udienza dalla data del 25 marzo 2020 a quella del 3 giugno 2020 in virtù dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, nella cd. prima fase dell’emergenz da Covid-19, pur essendo stato comunicato ai difensori, non è stato notificato personalmente all’imputato, che non aveva eletto domicilio presso i predetti difensori di nomina fiduciaria.
Peraltro, anche in una siffatta ipotesi, ossia se l’imputato non è domiciliato presso il proprio avvocato, deve ritenersi sufficiente la comunicazione del rinvio al difensore costituito della parte, cui spetta la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278832, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277816, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633-01; Sez. 5, n. 11217 del 10/1/2019, Sejdic, n.m.).
La nomina fiduciaria implica invero l’obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all’imputato sugli atti processuali che lo riguardano, in conformità all’insegnamento della Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 136 del 2008, ha avuto cura di chiarire che il rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputato «implica l’insorgere di un rapporto di continua e
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doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda (cfr. Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284100 – 01).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
E’ opportuno ricordare che, sulla problematica, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272169 – 01).
Tali principi sono stati rispettati nella fattispecie in esame poiché, risulta ancora una volta dall’esame del fascicolo processuale, che, in data 22 giugno 2017, la persona offesa, nel nominare proprio difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME ha espressamente conferito, oltre che allo stesso, anche al sostituto processuale del medesimo avv. NOME COGNOME procura speciale, da esercitarsi anche disgiuntamente, al fine di formalizzare in udienza la costituzione di parte civile nei confronti del CIAMPA per il delitto di tentato omicidio.
3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, come ha ribadito più volte questa Corte, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza sancito dall’art. 76 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273338 – 01; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, COGNOME e altro, Rv. 257199 – 01).
4. Il quarto motivo è, anch’esso, inammissibile atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio in virtù de quale la persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove testimoniali ivi indicate (ex multis, Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, P.C. in proc. COGNOME, Rv. 249751-01).
A
Il quinto e il sesto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, son inammissibili poiché, mediante gli stessi, il ricorrente richiede una nuova valutazione delle prove che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica delle stesse da parte dei giudici di merito, non può essere compiuta in questa sede di legittimità.
Nel giudizio di cassazione sono infatti precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01).
Orbene, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha fondato la ricostruzione dei fatti e dunque accertato la responsabilità penale dell’imputato non solo in virtù delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche di quanto riferito, in maniera precisa, puntuale e circostanziata dall’unico teste c.d. indifferente coinvolto nella vicenda, ossia l’agente di Polizia COGNOME talc le prove risultano vagliate in maniera non arbitraria, con una motivazione congrua, che si sottrae al controllo di questa Corte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore COGNOME
residente