Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando un Appello è “Vuoto”
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto quando questo risulta completamente privo di argomentazioni. Con l’ordinanza in esame, i giudici non solo hanno respinto l’appello, ma hanno anche inflitto al ricorrente una pesante sanzione economica. Analizziamo insieme perché.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Senza Fondamento
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava una presunta “violazione di legge in relazione all’art. 133 del codice penale”, una norma che riguarda i criteri di commisurazione della pena. Tuttavia, la doglianza è stata presentata in modo del tutto generico, senza fornire alcun supporto logico o giuridico alla propria tesi. In sostanza, il ricorso si limitava a enunciare un motivo senza svilupparlo, lasciandolo privo di qualsiasi fondamento.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’analizzare l’atto, ha immediatamente rilevato la sua manifesta carenza. I giudici hanno definito il ricorso “privo di qualsivoglia apparato argomentativo a fondamento delle richieste”. Questo significa che non era stata fornita alcuna spiegazione del perché la sentenza d’appello fosse errata nell’applicare l’art. 133 c.p., né erano stati indicati elementi concreti a supporto di tale affermazione.
Di fronte a un atto processuale così “vuoto”, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Non si trattava di valutare se il motivo fosse fondato o meno, ma di prendere atto che, in pratica, un vero motivo non era stato nemmeno formulato.
Le Motivazioni della Condanna Accessoria: Spese e Sanzione
La conseguenza più significativa della decisione non è stata solo la conferma della sentenza precedente, ma l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro. La Corte ha sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che l’inammissibilità fosse dovuta a una causa non imputabile al ricorrente (citando la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale), rendendo la condanna economica una conseguenza diretta e inevitabile della superficialità con cui era stato redatto l’atto di impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente indicare una norma che si presume violata; è indispensabile costruire un solido apparato argomentativo che spieghi nel dettaglio le ragioni della propria doglianza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede serietà, precisione e una preparazione tecnica impeccabile, pena l’immediata reiezione dell’istanza con annessa sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era completamente privo di qualsiasi apparato argomentativo, ovvero non conteneva alcuna motivazione, spiegazione o ragionamento giuridico a sostegno delle richieste avanzate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
È sempre prevista una sanzione economica in caso di inammissibilità?
Sì, l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che alla dichiarazione di inammissibilità segua la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, circostanza che la Corte non ha ravvisato in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge in relazi all’art. 133 cod. pen., è inammissibile perché privo di qualsivoglia apparato argomentativ fondamento delle richieste;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.