Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29891 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 16/05/1994
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della
Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile
del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’eccessività del
trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), non
indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consi GLYPH r estensore
Il Presidente