Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOGRATO il 21/10/1961
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
dita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze
motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, non è
consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità, tanto più che la
carenza motivazionale denunciata non è desunta dalla stessa sentenza, ovvero intrinseca alla stessa, ma dalla comparazione con gli esiti assolutori di altre
vicende giudiziarie, termini di comparazione eccentrici e del tutto irrilevanti in questa sede;
considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già
‘spese’, senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione;
che il secondo motivo di ricorso, oltre a pretendere una non consentita rilevato
ingerenza della Corte di legittimità nelle scelte sanzionatorie discrezionali del giudice di merito, non censurabili se espresse in motivazione non contraddittoria
ed esente da manifeste illogicità, è del tutto generico poiché affronta solo uno dei tre profili di rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze ora ‘re invocate’, mancando così di confrontarsi con il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato (pg. 4) e rendendosi così inammissibile in quanto aspecifico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025.