Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È necessario articolare motivi specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la genericità delle censure mosse. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il suo ricorso si basava su un unico motivo, con cui contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
Tuttavia, invece di formulare una critica puntuale e argomentata contro la decisione di secondo grado, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime ragioni già esaminate e respinte dai giudici d’appello. Mancava, in sostanza, una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la carenza fondamentale del ricorso: la mancanza di specificità. I giudici hanno sottolineato come il motivo presentato fosse generico e non specifico, in quanto si limitava a una mera ripetizione di argomenti già vagliati e ritenuti infondati.
Questo vizio procedurale ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, in applicazione dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Tale norma sancisce che l’impugnazione è inammissibile quando mancano i requisiti di legge, tra cui rientra la specificità dei motivi. La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità si desume proprio dall’assenza di un confronto critico con la decisione che si intende contestare.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete per il ricorrente. In questo caso, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione non è un’occasione per riesaminare da capo l’intera vicenda, ma uno strumento per censurare specifici errori (di diritto o di motivazione) commessi dal giudice precedente. Riproporre le stesse difese, senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello sarebbe errata nel respingerle, equivale a non presentare un vero motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo di una critica costruttiva e pertinente alla sentenza di secondo grado, rendendolo così non meritevole di un esame nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e un’analisi approfondita della decisione che si contesta. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, indicando chiaramente le parti della sentenza ritenute errate e le ragioni giuridiche di tale critica. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La chiarezza e la pertinenza sono, quindi, requisiti indispensabili per accedere al giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando i motivi presentati sono generici e non specifici, ovvero quando si limitano a riproporre argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ di un ricorso?
Per motivo generico si intende una doglianza che non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse difese già presentate, senza spiegare perché la valutazione del giudice precedente sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 30/11/1984
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME CarloCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.