Ricorso Inammissibile: L’Errore da Non Commettere sull’Insufficienza di Motivazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede massima precisione e rigore formale. Un errore nella formulazione dei motivi può compromettere irrimediabilmente l’esito dell’impugnazione, conducendo a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la scelta sbagliata delle parole e la mancanza di precisione possano essere fatali. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile non perché le ragioni del ricorrente fossero infondate nel merito, ma perché i vizi denunciati erano stati formulati in modo non conforme a quanto tassativamente previsto dal codice di procedura penale.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il difensore dell’imputato aveva articolato il proprio gravame su due distinti motivi. Con il primo, lamentava l’insufficienza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo, contestava, sempre per insufficienza di motivazione, i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
In sostanza, la difesa riteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti e per cui era stata applicata una determinata pena, chiedendo alla Cassazione di annullare la decisione per questo vizio.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, entrambe attinenti a vizi procedurali e non al merito delle questioni sollevate.
Primo Profilo di Inammissibilità: L’Errata Denuncia del Vizio di Motivazione
Il primo e decisivo errore commesso dalla difesa è stato quello di denunciare una semplice “insufficienza della motivazione”. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, i vizi di motivazione che possono essere fatti valere in sede di legittimità sono esclusivamente la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa. La mera “insufficienza”, che evoca una critica sulla completezza o sulla sufficienza argomentativa, non rientra tra i vizi tassativamente previsti. Questo formalismo non è un mero cavillo, ma risponde all’esigenza di circoscrivere il giudizio della Cassazione a un controllo sulla legalità e sulla logicità del provvedimento, senza sconfinare in una nuova valutazione del merito dei fatti.
Secondo Profilo di Inammissibilità: Il Difetto di Specificità
Oltre all’errore terminologico, la Corte ha rilevato un ulteriore vizio che avrebbe comunque portato all’inammissibilità: il difetto di specificità. I motivi del ricorso erano formulati in maniera astratta, risolvendosi in una “mera enunciazione dei principi giurisprudenziali e delle norme di legge”. Mancava, secondo i giudici, un pur minimale riferimento concreto alle specifiche statuizioni della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non aveva spiegato in che modo e in quali passaggi la motivazione della Corte d’Appello fosse carente o illogica, limitandosi a una critica generica.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso per cassazione basato unicamente sul vizio di “insufficienza della motivazione” è inammissibile, citando precedenti specifici (tra cui Cass. Sez. 6, n. 46308/2012). Il legislatore ha voluto delimitare con precisione i confini del sindacato della Corte, escludendo censure che implicherebbero una rivalutazione della sufficienza delle argomentazioni del giudice di merito.
In secondo luogo, ha sottolineato come la specificità dei motivi non sia un requisito formale fine a se stesso, ma una condizione essenziale per consentire alla Corte di comprendere la critica mossa alla decisione impugnata. Un ricorso che si limita a richiamare norme e massime giurisprudenziali senza calarle nel caso concreto è un ricorso generico e, come tale, inammissibile (Cass. Sez. 4, n. 38202/2016). Di fronte a tali vizi, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione in materia penale. La precisione terminologica nella denuncia dei vizi e la specificità nell’articolazione delle censure sono requisiti imprescindibili. Confondere “insufficienza” con “mancanza” o “manifesta illogicità” della motivazione non è un errore perdonabile. Allo stesso modo, è necessario ancorare ogni critica a passaggi specifici della sentenza impugnata, evitando formulazioni astratte. La decisione evidenzia l’estremo rigore formale del giudizio di legittimità, dove la forma diventa sostanza e un errore procedurale può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile anche se lamentava un difetto di motivazione?
Perché il ricorrente ha denunciato una mera “insufficienza della motivazione”, un vizio non previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale. I vizi ammessi per la motivazione sono esclusivamente la sua mancanza, la sua contraddittorietà o la sua manifesta illogicità.
Cosa si intende per “difetto di specificità” di un motivo di ricorso?
Significa che i motivi sono formulati in modo generico e astratto, limitandosi a enunciare principi giuridici senza collegarli in modo chiaro e puntuale alle specifiche parti della sentenza che si intende criticare. Questo impedisce alla Corte di comprendere l’effettiva censura mossa al provvedimento.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43977 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 30/08/2001
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, COGNOME, Rv. 185451 – 01) e non già come prescrive l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa;
Rilevato, inoltre, che entrambi i motivi sono inammissibili, per difetto di specificità, in quanto si risolvono nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.