Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47940 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47940 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di REGGIO C. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG FELICETTA COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la nota dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per il ricorrente, che ha comunicato la propria rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro l’ordinanza del Tribunale di Locri in data 14 dicembre 2022, che non aveva ac:colto la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale in atto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio d motivazione, si contesta la gravità indiziaria’ in particolare a fronte delle prove nuove sopravvenute (nello specifico, la deposizione del teste COGNOME) che lascerebbero escludere una responsabilità dell’imputato nelle “dichiarazioni di intenti” poste a monte delle contestate violazioni Iva.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepiscorio le carenze motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stata pretermessa ogni ragionevole valutazione sulla posizione del ricorrente, incensurato, anche a fronte dell’affievolirsi del quadro probatorio.
2.3. La concreta scelta della misura cautelare, da ultimo, è oggetto del terzo motivo, diretto a sottolineare, in subordine, l’idoneità di misure meno afflittive (peraltro, già concesse ad altri coimputati), anche tenuto conto del decorso del tempo.
Il difensore del ricorrente, ha poi fatto pervenire rinuncia all’impugnazione, dando atto della cessazione della misura.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO NN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con “note di trattazione” datate 4 ottobre 2023, l’AVV_NOTAIO, quale difensore del sig. COGNOME NOME ha fatto presente, in relazione al presente procedimento, «in nome e per conto del proprio assistito di rinunciare al ricorso proposto atteso che nelle more è intervenuta la revoca della misura cautelare in iHo tempore in atto».
La rinuncia non può dispiegare i propri effetti, ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244).
D’altronde, contrariamente alle prospettazioni della difesa, la misura non è stata revocata, dal momento che il Tribunale di Locri, con ordinanza del 20 luglio 2023, ha sostituito la custodia in carcere con l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria; in data 3 agosto 2023, il giudice della cautela ha poi soltanto sostituito il luogo di esecuzione delle suddette misure.
Sussiste, pertanto, una sopravvenuta carenza di interesse soltanto in ordine al terzo motivo di ricorso.
Quanto al primo motivo, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto ch governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza de dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).
Entro tale perimetro cognitivo, risulta intangibile l’apparato argomentativo con cui il Tribunale reggino ha confermato il mancato affievolimento del quadro indiziario, richiamando in particolare la complessiva ricostruzione della vicenda già operata in precedenti incidenti cautelari (con conseguente formazione di un giudicato endoprocessuale), l’inconsistenza pro reo della testimonianza di NOME COGNOME (teste dell’Accusa, che non ha apportato alcun concreto elemento a discarico), la già avvenuta delibazione delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME in altro procedimento ex art. 310 cod. proc. pen. definito negativamente, l’assenza di solide circostanze tali da permettere di valorizzare il decorso del tempo, nonché l’inconferenza delle sorti cautelari dei còrrei (per -altro patteggianti).
Il motivo di ricorso per cassazione c:he deduca assenza delle esigenze cautelari (la cui attualità, peraltro, sia pure diminuita, è stata confermata dall successive pronunce de libertate), infine, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto a rimarcare di fatto genericamente solo le sorti di altri coimputati l’ipotetica fallibilità del quadro indiziario e l’evanescenza del pericolo, la mancanza di ulteriori contatti con ambienti criminali e l’incensuratezza – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i
profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il C