Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il 13/01/1981
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 6)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epig indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato a
inammissibile.
Le dedotte censure, in punto di trattamento sanzionatorio, non consider che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle att
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguar dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su dett
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazio implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con fo
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di compara tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai crit
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano f mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. Rv. 229298). In tale ambito, il sindacato di legittimità sussiste solo q valutazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, e nel caso insussistente. Né appare obbligatorio che il giudice pre considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo suf che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, ri tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a tito di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Cons . ere estensore
NOME Ptsidente