Ricorso Inammissibile per Tardività: La Cassazione Sottolinea il Rigore dei Termini Processuali
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 28 febbraio 2025 offre un chiaro monito sull’importanza cruciale del rispetto dei termini nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché presentato oltre la scadenza prevista dalla legge, ribadendo un principio fondamentale della procedura: la tardività è un errore che non ammette deroghe e che preclude qualsiasi valutazione sul merito della questione. Questo caso serve come esempio lampante delle conseguenze derivanti da una negligenza procedurale.
I Fatti alla Base della Decisione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 10 luglio 2024. Tale provvedimento è stato ufficialmente depositato in cancelleria il 25 luglio 2024, data dalla quale ha iniziato a decorrere il termine per proporre un’eventuale impugnazione.
La legge stabilisce un termine perentorio di 30 giorni per presentare ricorso in Cassazione. Tuttavia, la parte soccombente ha depositato il proprio ricorso solo il 15 ottobre 2024, ben oltre la scadenza prevista.
La Pronuncia della Corte: il Ricorso Inammissibile
Di fronte a questa palese violazione dei termini, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, poiché l’ostacolo procedurale della tardività ha reso impossibile qualsiasi esame del merito.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere le spese del procedimento e al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria rappresenta un’ulteriore conseguenza negativa, che si aggiunge all’impossibilità di veder riesaminata la propria posizione giuridica.
Le Motivazioni: il Principio della Perentorietà dei Termini
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un pilastro del diritto processuale: la perentorietà dei termini. I termini stabiliti dalla legge per compiere un atto, come un’impugnazione, non sono flessibili. Il loro mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto di compiere quell’atto.
Nel caso specifico, il ricorso è stato definito “intempestivo”, ovvero fuori tempo massimo. La Corte ha semplicemente verificato le date: la sentenza era stata depositata il 25 luglio 2024, mentre il ricorso è giunto solo il 15 ottobre 2024. Questa discrepanza temporale ha reso l’impugnazione irricevibile, senza necessità di ulteriori approfondimenti. La decisione riafferma che il rispetto delle scadenze è un requisito di ammissibilità essenziale, la cui violazione è sufficiente a chiudere il caso in via definitiva.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, ha importanti implicazioni pratiche. Insegna che nel processo penale la forma è sostanza e che la diligenza nel rispettare le scadenze è fondamentale. Un errore procedurale, come il deposito tardivo di un ricorso, può vanificare anche le migliori argomentazioni di merito, con conseguenze economiche significative per l’assistito.
Questa pronuncia serve da severo promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di monitorare con la massima attenzione i termini processuali, la cui inosservanza determina conseguenze irreversibili, confermando la decisione impugnata e aggiungendo ulteriori oneri economici a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge, risultando quindi intempestivo.
Qual era il termine esatto per presentare ricorso?
Il termine per presentare ricorso era di 30 giorni a partire dalla data di deposito della sentenza impugnata, che in questo caso era il 25 luglio 2024.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 03/06/1985
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
( dato avviso alle arti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME è inammissibile, perché intempestivo per mancato rispetto del termine per impugnare a fronte di sentenza del 10 luglio del 2024 depositata il 25.07.2024 come tale ricorribile entro 30 giorni ladodve invece il ricorso è del 15.10.2024.
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle t mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Consigliere COGNOME e
Il Presidente