Ricorso Inammissibile: Quando non si può Appellare in Cassazione
La scelta del corretto strumento processuale è un pilastro fondamentale del diritto. Un errore in questa fase può compromettere irrimediabilmente le possibilità di successo, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione in materia di sequestro preventivo. In questo articolo analizzeremo il caso di un ricorso inammissibile presentato contro un provvedimento di gestione di beni sequestrati, chiarendo perché la Suprema Corte lo ha respinto e quale sarebbe stato il percorso corretto da seguire.
I Fatti del Caso: La Gestione dei Beni Sotto Sequestro
Il caso ha origine da un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Vallo della Lucania. Tale provvedimento autorizzava la prosecuzione dell’attività di un compendio aziendale posto sotto sequestro preventivo. L’indagato, ritenendo lesi i propri diritti, decideva di impugnare questa decisione direttamente con ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due ragioni principali, entrambe cruciali per comprendere i meccanismi della procedura penale: l’errata individuazione del rimedio giuridico esperibile e la mancanza di specificità dell’atto di impugnazione.
La Corte ha stabilito che i provvedimenti del giudice che riguardano l’amministrazione e la gestione dei beni in sequestro non sono autonomamente impugnabili in Cassazione. Si tratta, infatti, di decisioni che non modificano il vincolo cautelare in sé, ma ne regolano le modalità esecutive e attuative.
Le Motivazioni: Errore nel Rimedio Giuridico e Mancanza di Specificità
La Corte Suprema ha articolato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, ma convergenti nel determinare l’inammissibilità del ricorso.
Il Giudice Competente: L’Opposizione all’Esecuzione
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nell’aver scelto lo strumento sbagliato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le questioni relative alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario, così come le modalità di gestione dei beni sequestrati, non si contestano con un ricorso per cassazione. Lo strumento corretto è l’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione. È quest’ultimo, infatti, l’organo deputato a controllare la legittimità delle modalità con cui una misura cautelare viene eseguita. Confondere il piano dell’applicazione della misura con quello della sua gestione operativa è un errore procedurale che rende il ricorso, per l’appunto, inammissibile.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.: un Ricorso Inammissibile per Genericità
In secondo luogo, anche a voler superare il primo ostacolo, il ricorso presentava un ulteriore e fatale vizio. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione non specificava in modo chiaro e univoco quale fosse il provvedimento effettivamente contestato. Questa mancanza di specificità viola l’art. 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione precisa dei punti della decisione che si intendono contestare. Un ricorso generico non consente alla Corte di comprendere l’oggetto della doglianza, rendendolo di fatto non esaminabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale di distinguere tra i provvedimenti che impongono, modificano o revocano una misura cautelare (impugnabili con specifici mezzi) e quelli che ne disciplinano l’esecuzione (contestabilI davanti al giudice dell’esecuzione). In secondo luogo, ribadisce la necessità di redigere atti di impugnazione chiari e specifici, come richiesto dalla legge. La scelta errata del rimedio processuale o la redazione di un atto generico non solo porta al rigetto del ricorso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
È possibile impugnare in Cassazione un provvedimento del G.I.P. che gestisce beni in sequestro preventivo?
No, la Cassazione ha stabilito che tali provvedimenti, riguardando le modalità esecutive e non l’applicazione della misura, non sono autonomamente impugnabili in quella sede.
Qual è il rimedio corretto contro un provvedimento sull’amministrazione di beni sequestrati?
Il rimedio corretto previsto dall’ordinamento è l’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura cautelare.
Per quale altra ragione il ricorso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ulteriormente inammissibile perché mancava della necessaria specificità richiesta dall’art. 581 del codice di procedura penale, non chiarendo in modo preciso quale fosse il provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, mediante ricorso dei propri difensori AVV_NOTAIO COGNOME, chiedeva l’annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell’attività svolta dal compendio aziendal denominato UMAMI in sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricors per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità de modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018 Cc. (dep. 10/01/2019 ) Rv. 274723 – 01). Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato con il
presente ricorso per Cassazione il ricorrente ‘avrebbe dovuto proporre l’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione dello stesso.
Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall’art. cod.proc.pen. che richiede appunto la specificità a pena di inammissibilità anche delle richieste contenute nell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2023
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE