Ricorso Inammissibile: Quando la Scelta dell’Imputato Blocca l’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: non ci si può lamentare di una scelta processuale che si è contribuito a determinare. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile possa derivare dalla contestazione di una decisione del giudice che, in realtà, accoglieva una precisa richiesta dell’imputato. Analizziamo questa vicenda per comprendere meglio le dinamiche processuali e le relative conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un giovane, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Successivamente, in un’udienza dedicata, la pena detentiva veniva sostituita, ai sensi dell’art. 545 bis del codice di procedura penale, con la misura della detenzione domiciliare di pari durata.
Nonostante la sostituzione della pena carceraria con una misura meno afflittiva, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
Il Motivo del Ricorso: Una Motivazione Mancante?
L’imputato ha articolato un unico motivo di ricorso, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. A suo dire, i giudici non avevano spiegato le ragioni per cui, tra le diverse sanzioni sostitutive applicabili, avessero scelto proprio la detenzione domiciliare e non un’altra misura meno limitativa della sua libertà personale, tenuto conto anche della sua giovane età.
In sostanza, la difesa contestava la presunta omessa valutazione comparativa tra le varie pene alternative disponibili, ritenendo che la Corte avesse il dovere di giustificare la propria scelta in modo approfondito.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale, emerso dagli atti processuali: era stato lo stesso ricorrente, durante l’udienza del 29 marzo 2023, a operare la scelta della pena detentiva (poi sostituita con la detenzione domiciliare).
Di fronte a questa constatazione, la Corte ha concluso che il motivo di ricorso era manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità colpevole.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lineare e ineccepibile. Il Collegio ha osservato che, nel momento in cui è lo stesso imputato a optare per una specifica modalità di espiazione della pena, viene meno l’obbligo del giudice di argomentare le ragioni di tale scelta rispetto ad altre possibili. Il giudice, in questo scenario, non compie una valutazione discrezionale tra più opzioni, ma si limita a recepire una volontà processuale espressa dalla parte interessata.
Pertanto, lamentare un vizio di motivazione su una decisione che di fatto ratifica una propria richiesta è una contraddizione logica e giuridica. I Giudici del merito non dovevano argomentare ulteriormente, poiché la loro decisione non era frutto di una scelta autonoma ma della presa d’atto della strategia difensiva dell’imputato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio di auto-responsabilità processuale. Le scelte compiute da un imputato o dalla sua difesa durante il processo hanno conseguenze vincolanti e non possono essere successivamente sconfessate in sede di impugnazione per lamentare presunte omissioni del giudice.
L’implicazione pratica è chiara: prima di formulare richieste specifiche al giudice, specialmente in materia di pene alternative, è fondamentale ponderare attentamente tutte le opzioni e le loro conseguenze. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende. La vicenda serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva coerente e consapevole in ogni fase del procedimento penale.
Può un imputato lamentare in Cassazione la scelta di una pena se è stato lui stesso a richiederla?
No. Secondo l’ordinanza, se l’imputato opera una scelta per una determinata pena, non può successivamente lamentare in sede di ricorso la mancata motivazione dei giudici su quella stessa scelta. Il ricorso, in tal caso, è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se si ritiene che abbia proposto il ricorso con colpa.
Perché il vizio di motivazione sollevato dal ricorrente è stato ritenuto infondato?
Il vizio di motivazione è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte ha accertato che la scelta della pena detentiva (poi sostituita con la detenzione domiciliare) è stata operata dallo stesso ricorrente durante un’udienza. Di conseguenza, i giudici di merito non avevano alcun obbligo di argomentare ulteriormente le ragioni di tale scelta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 17 aprile 2023 la Corte di appello di Catania confermava la precedente sentenza del giorno 27 giugno 2022 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 14.000 e sostituiva, con ill dispositivo di cui all’udienza svoltasi il giorno 8 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen. la pena detentiva con la detenzione domiciliare per pari durata;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione lamentando l’omessa pronuncia dei Giudici del merito in ordine alle ragioni che li hanno portati a scegliere, tra le sanzioni applicabili, quella della detenzione domiciliare e non altra meno limitativa della libertà personale dell’imputato anche attesa la sua giovane età.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
osserva il Collegio che il dedotto vizio di motivazione relativo all’omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla valutazione operata ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen. circa la pena alternativa con cui eventualmente sostituire la detenzione in carcere risulta manifestamente infondato giacchè è stato lo stesso ricorrente ad operare la scelta della pena detentiva nel corso dell’udienza del 29 marzo 2023 di tal ché nulla dovevano ulteriormente argomentare i Giudici del merito;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere est COGNOME et
ore COGNOMEil Presidente