Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale della procedura penale: i limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare i motivi di ricorso in modo corretto, concentrandosi su vizi di legge e non su questioni di merito.
I Fatti alla Base del Ricorso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’oggetto del contendere era, presumibilmente, il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti. Il ricorrente, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, sperando in una riforma della sentenza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 12324 del 2025, ha rigettato le istanze del ricorrente in modo netto. I giudici hanno stabilito che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione sollevata (la presunta ingiustizia della sanzione), ma si è fermata a un livello preliminare, di carattere puramente procedurale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti e le prove, come avviene in appello. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (o di legittimità), ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il ricorso mirava a “rivalutare nel merito il giudizio sotteso al trattamento sanzionatorio”. In altre parole, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma chiedeva alla Cassazione di esprimere un nuovo e diverso giudizio sulla valutazione del fatto e della sua personalità, elementi che la Corte d’Appello aveva già considerato in modo “esplicito, articolato (…) e congruo”. Poiché tale richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso si concentrino su questioni di legittimità (es. violazione di legge, vizi di motivazione) e non su doglianze relative all’apprezzamento dei fatti. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito del giudizio, ovvero a ridiscutere i fatti e la valutazione della personalità del ricorrente, un’attività che non è consentita in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la congruità della pena applicata in appello?
No, la Corte non ha riesaminato la pena perché ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha solo rilevato che la valutazione del trattamento sanzionatorio compiuta dalla corte precedente era stata esplicita, articolata e congrua rispetto ai dati valorizzati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12324 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 23/03/1991
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile siccome mira a rivalutare nel merito il giudizio sotteso al trattamento sanzionatorio, esplicito, articolato nella valutazione del fatto e della personalità del ricorrente, e congruo rispetto al dati valorizzati.
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Co igliere estensore
Il ,Presidente i