Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: alla Suprema Corte non spetta riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro la revoca di una misura alternativa alla detenzione, la semilibertà, a seguito di una nuova accusa penale. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Revoca della Semilibertà al Ricorso
Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona aveva disposto la revoca della semilibertà nei confronti di un soggetto. La decisione era scaturita da un grave episodio: una denuncia a carico della persona per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ritenendo questo comportamento incompatibile con il percorso di reinserimento e con la fiducia accordata attraverso la misura alternativa, il Tribunale aveva ordinato il ritorno in carcere a tempo pieno.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente, attraverso le sue doglianze, chiedeva sostanzialmente alla Corte di Cassazione di riesaminare l’episodio che aveva portato alla revoca della semilibertà. In altre parole, sollecitava una nuova valutazione delle circostanze di fatto e del loro apprezzamento, sperando in un esito diverso. Tuttavia, questo tipo di richiesta si scontra frontalmente con la natura stessa del giudizio di cassazione.
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma controllare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le norme di legge e se hanno motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni: Il Ricorso è Inammissibile perché Chiede una Rivalutazione dei Fatti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché proposto per motivi non consentiti. I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dal ricorrente non vertevano su una reale violazione di legge, ma miravano a ottenere una ‘rivalutazione del fatto e del suo apprezzamento’.
Questa attività è incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. Accettare di riesaminare i fatti significherebbe trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, snaturando la sua funzione di garante dell’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che possano escludere la colpa nella proposizione del ricorso (come in questo caso), il ricorrente è stato condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere fondato su questioni di puro diritto, evidenziando errori nell’applicazione delle norme o vizi logici macroscopici nella motivazione, senza mai tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come ricostruito dai giudici di merito.
Per quale motivo è stata revocata la misura della semilibertà al soggetto?
La semilibertà è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di una denuncia a carico del soggetto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele del ricorrente non riguardavano questioni di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del loro apprezzamento, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un giudizio di sola legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (determinata in tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha disposto – nei confronti di COGNOME NOME – la revoca dell semilibertà. In fatto viene valutato quanto accaduto in data 8 maggio 202 (denunzia del COGNOME per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a f di spaccio).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Addakì RAGIONE_SOCIALE deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, la doglianza tende a sollecitare una rivalutazione del fatto e de apprezzamento, aspetto incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimit
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente