Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Ripetizione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede strategia, precisione e, soprattutto, originalità negli argomenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando ci si limita a riproporre le stesse questioni già bocciate in appello. Questo caso serve da monito sull’importanza di costruire una difesa che critichi specificamente la sentenza impugnata, anziché insistere su argomenti già esauriti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione su diversi punti cruciali: la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, la corretta qualificazione giuridica dei fatti, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e il mancato riconoscimento di una sanzione sostitutiva alla detenzione. Si trattava, in sostanza, di una contestazione a tutto campo della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale verdetto risiede in un vizio procedurale molto comune ma spesso sottovalutato: la “pedissequa reiterazione” dei motivi già avanzati e puntualmente respinti nel giudizio d’appello. Secondo i giudici di legittimità, i motivi del ricorso non erano specifici, ma soltanto “apparenti”, poiché non assolvevano alla funzione essenziale di una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata. Invece di smontare il ragionamento dei giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a ripresentarlo, sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del processo di Cassazione: il ricorso non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Per questo, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni. È indispensabile dimostrare dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato nel suo ragionamento logico-giuridico.
La Corte ha evidenziato che gli argomenti del ricorrente erano stati già “puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici”. La mancanza di una critica specifica e pertinente ha reso il ricorso privo della sua funzione tipica, trasformandolo in un atto meramente ripetitivo e, quindi, inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende rappresenta la sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione preziosa per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è cruciale saperle articolare in modo nuovo e specifico, attaccando direttamente le fondamenta logiche e giuridiche della decisione che si intende impugnare. Un ricorso che si limita a essere una fotocopia di quello d’appello è destinato al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese. La strategia difensiva deve evolvere a ogni grado di giudizio, adattandosi alle decisioni precedenti e costruendo un percorso argomentativo che ne metta in luce le eventuali crepe, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello.
Cosa si intende per motivi di ricorso ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di criticare in modo mirato il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Sono argomenti che non si confrontano con le ragioni della decisione precedente, ma si limitano a riproporre le tesi difensive già esaminate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12787 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione ci legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, alla qualificazione giuridica delle condotte contestate, al giudizio di comparazione fra opposte circostanze e al diniego della sanzione sostitutiva della pena detentiva, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3-7 della motivazione), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presi ente