Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a San Paolo del Brasile il 14/12/1977
avverso l’ordinanza emessa il 9/04/2025 dalla Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in esecuzione del mandato di cattura emesso dall’Autorità brasiliana a fini estradizionali per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il Governo.
2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 715, comma 2, cod. proc.
pen. e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga.
2.2. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 714, comma 3, cod. proc.
pen. e motivazione mancante in punto di valutazione delle ragioni per ritenere insussistenti le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
3. Il 24 giugno 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen.
Alla GLYPH declaratoria GLYPH di GLYPH inammissibilità GLYPH del GLYPH ricorso GLYPH per GLYPH rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità indicate dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).
Può, invece, non disporsi la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che, dopo la presentazione del ricorso, la misura della custodia cautelare, applicata al ricorrente, è stata sostituita con un’altra meno afflittiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 giugno 2025.