Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Coerenza Processuale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale della procedura penale: le conseguenze della rinuncia ai motivi d’appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, ribadendo un principio fondamentale: non è possibile contestare in Cassazione questioni a cui si è precedentemente rinunciato. Questo caso serve da monito sull’importanza delle scelte strategiche difensive in ogni fase del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Un imputato, a seguito della decisione di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito di questo tentativo non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Con una decisione netta, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma hanno fermato il processo a un livello preliminare. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: La Rinuncia ai Motivi d’Appello
Il cuore della decisione risiede nella motivazione. La Corte ha osservato che i motivi addotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il problema non era la natura delle argomentazioni, ma il fatto che queste costituissero delle “doglianze su motivi, oggetto di rinuncia in sede di appello”.
In altre parole, durante il processo di secondo grado, la difesa aveva scelto di non insistere su certi punti, rinunciandovi formalmente. Tentare di riproporre le medesime questioni davanti alla Cassazione rappresenta una contraddizione processuale che l’ordinamento non ammette. La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 47698 del 2019) per sottolineare la coerenza della sua giurisprudenza su questo punto. La rinuncia a un motivo di impugnazione è un atto definitivo che preclude la possibilità di riesaminare quella specifica questione in un grado di giudizio successivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: le scelte compiute in una fase del giudizio hanno conseguenze vincolanti per le fasi successive. La rinuncia a un motivo d’appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude definitivamente la possibilità di far valere quella doglianza.
La decisione evidenzia che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti o riproporre argomenti abbandonati. È, invece, una sede di legittimità, destinata a controllare la corretta applicazione della legge. L’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna economica fungono da deterrente contro impugnazioni dilatorie o fondate su presupposti giuridicamente errati, garantendo l’efficienza e la coerenza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano relativi a questioni alle quali il ricorrente aveva già formalmente rinunciato nel precedente grado di giudizio (appello).
Cosa comporta la rinuncia a un motivo d’appello?
Comporta l’abbandono definitivo di una specifica contestazione contro la sentenza di primo grado. Di conseguenza, quella stessa contestazione non può più essere riproposta in un successivo ricorso per cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre al rigetto del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 191 – R.G. n. 2041/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su motivi, oggetto di rinuncia in sede di appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/