Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16825 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 04VD59T) nato il 23/05/1984
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e
non manifestamente illogica – ha fondato la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (a suo tempo concessa all’odierno ricorrente) e la sua sostituzione, per la
parte residua non eseguita, con quella della reclusione e della multa in ragione delle condotte serbate dal condannato e, in particolare, per il suo allontanamento dal luogo di
esecuzione senza autorizzazione ed alcun preavviso e per ragioni che non sono state nemmeno documentate;
altresì, che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal
Rilevato, giudice dell’esecuzione, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.