Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 44868 del 2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità. Questo provvedimento è fondamentale per comprendere che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Milano, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro appello si basava su un unico motivo: contestavano la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, mettendo in discussione la valutazione sull’attendibilità della persona offesa, sulla cui testimonianza si fondava l’intero impianto accusatorio.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi proposti totalmente inammissibili. La decisione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello procedurale. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra “giudizio di merito” e “giudizio di legittimità”. La Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno sollevato vizi di legge o difetti logici nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, hanno semplicemente riproposto le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo comportamento è stato definito come una “pedissequa reiterazione” di motivi prettamente di merito.
La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è rivalutare le prove o decidere se un testimone sia credibile o meno; tale compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente e congruamente motivato (nelle pagine da 6 a 8 della sentenza impugnata) le ragioni per cui riteneva attendibile la narrazione della persona offesa. Poiché tale motivazione era priva di vizi logico-giuridici, la decisione era incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che la difesa individui specifici errori nell’applicazione delle norme giuridiche o palesi illogicità nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un’ulteriore valutazione del merito si traduce non solo in una sconfitta processuale, ma anche in sanzioni economiche aggiuntive.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come in questo caso, si limita a riproporre questioni di merito (relative ai fatti e alle prove) già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza denunciare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel processo penale?
La Corte di Cassazione non è un giudice dei fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici di merito e che la motivazione delle sentenze sia logica e coerente, non di riesaminare le prove o l’attendibilità dei testimoni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44868 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VIMERCATE il 18/02/1970 NOME nato a VIMERCATE il 10/11/1968
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi prettamente di merito che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagine 6-8 della sentenza impugnata, ove si evidenzia congruamente l’attendibilità della persona offesa, sulla cui narrazione legittimamente si è incentrato il percorso argomentativo, privo di vizi logico-giuridici);
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.