Ricorso Inammissibile per Reati Fiscali: L’Analisi della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di reati fiscali, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: i limiti del ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea come non sia possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, confermando la condanna di tre imprenditori e dichiarando il loro ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso e le Accuse
Tre imprenditori sono stati condannati dalla Corte d’Appello di Torino per gravi reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. Le accuse includevano l’omessa presentazione della dichiarazione (art. 5), la dichiarazione infedele (art. 4) e l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10).
Le indagini avevano fatto emergere importi non dichiarati di eccezionale entità: oltre 7,3 milioni di euro per il 2012 e quasi 3,3 milioni di euro per il 2013. Questi dati erano stati ricostruiti meticolosamente attraverso accertamenti bancari e doganali. Inoltre, era stata provata l’esistenza delle scritture contabili e il loro successivo ritiro da parte degli imputati dallo studio del commercialista, prima che di tale documentazione si perdessero le tracce.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di condanna. Tuttavia, la loro difesa si è concentrata nel tentativo di offrire una diversa lettura degli elementi di fatto, contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha respinto fermamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha chiarito che i motivi presentati non erano censure di legittimità, ma “mere doglianze in punto di fatto”, ossia un tentativo di ridiscutere la valutazione delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che la sentenza impugnata era solida e ben motivata. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su elementi concreti e convergenti:
1. Ricostruzione degli importi: Le somme evase erano state quantificate sulla base di prove oggettive come accertamenti bancari e doganali.
2. Esistenza e Sparizione dei Documenti: L’esistenza dei libri contabili e il loro ritiro da parte degli imputati erano stati confermati da varie testimonianze, inclusa quella cruciale del commercialista dell’impresa, e da documenti acquisiti durante le indagini.
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio per riesaminare il merito della vicenda. Il ricorso per Cassazione deve basarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, non sulla semplice riproposizione di argomentazioni fattuali già esaminate e respinte nei gradi precedenti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna. Oltre a ciò, la Corte ha condannato i tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione viene irrogata quando si ravvisa una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato o, come in questo caso, inammissibile.
Questa ordinanza rappresenta un importante monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario a tutela della corretta applicazione del diritto e non una terza opportunità per contestare l’insindacabile valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate dalla Corte d’Appello. Tali contestazioni, definite “doglianze in punto di fatto”, non sono consentite in sede di legittimità, dove si può discutere solo della corretta applicazione della legge.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna originaria?
La condanna si è basata su prove concrete e concordanti, tra cui gli esiti di accertamenti bancari e doganali che hanno quantificato gli elevatissimi importi non dichiarati, e le testimonianze (compresa quella del commercialista dell’impresa) che hanno confermato l’esistenza delle scritture contabili e il loro ritiro da parte degli imputati prima della loro “scomparsa”.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, i tre ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e a versare una sanzione di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende, a causa della loro colpa nell’aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati, in particolare, per i reati di cui agli artt. 5, 4 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, de la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della l responsabilità per i delitti appena indicati;
Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni g adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha: 1) ricostruit elevatissimi importi non dichiarati dall’impresa facente capo ai tre ricorrenti, individuandoli base degli accertamenti bancari e doganali compiuti nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, e quantificandoli i 7.322.976,77 euro per l’anno 2012, e in 3.299.972,00 per l’anno 2013; 2) ha accertato, sulla base di varie testimonianze, ivi compresa quella del commercialista dell’impresa, ma anche di documenti acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, l’esistenza dei libri e RAGIONE_SOCIALE scritture contabil ritiro degli stessi da parte degli imputati presso lo studio del commercialista, prima d “scomparsa” di tale documentazione;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti e tre i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ciascuno, al versamento del somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente