Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23143 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23143 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a CUTRO il 23/07/1970
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le note di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositate nell’interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, emessa il 16 luglio 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente e di altri imputati in relazione al reato di truffa, perché estinto per prescrizione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato la mancata citazione dell’imputato per il giudizio di appello, tempestivamente eccepita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente non ha indicato per quali ragioni egli avrebbe dovuto essere assolto nel merito del giudizio, a fronte della precisazione della Corte di appello in ordine
al fatto che il giudice di primo grado aveva compendiato nella sua motivazione tutte le prove a carico, affermando la responsabilità dell’imputato.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod.
proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza
penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n 35490 del 28/05/2009,
COGNOME).
Tanto impedisce a questa Corte di legittimità di valutare se la causa di nullità del giudizio di appello, dedotta dal ricorrente, possa essere o meno prevalente sulla declaratoria di prescrizione e, dunque, il concreto interesse al ricorso avverso una sentenza di prescrizione priva di statuizioni civili e nel quale il ricorrente, senza neanche affermare di aver avuto in animo di rinunciare alla prescrizione, si limita ad eccepire soltanto la nullità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 16/05/2025.