Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17624 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17624 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODICA il 04/11/1977
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visto il ricorso di COGNOME NOME
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all’art. 385 cod. pen.)
OSSERVA
considerato che il primo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge
in ordine alla sussistenza del dolo di evasione, è manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la Corte di appello precisato come il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, avesse fatto rientro in casa proveniente dalla spiaggia durante il controllo e che no fosse in possesso di un cane che si assumeva fosse stato portato fuori;
rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo, avendo la decisione
evidenziato come la condotta del ricorrente, che si era allontanato dall’abitazione per recarsi a mare, evidenziasse un totale spregio per le prescrizioni e, pertanto, inidonea a far ritenere
fatto di scarsa offensività;
rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata risulta il terzo motivo in ordine
alla ritenuta recidiva, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere il nuovo reato sintomatico di una aumentata pericolosità alla luce della pluralità di reati, anc della stessa specie, commessi in un arco piuttosto lungo di tempo (dal 1996 al 2021);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.