Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Rivedere la Pena
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: se il motivo del ricorso è la presunta eccessività della pena, ma in realtà si chiede una nuova valutazione dei fatti, il risultato sarà un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i confini precisi del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato riteneva che i giudici dei gradi precedenti avessero valutato in modo troppo severo la sua condotta, applicando una sanzione sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 44437 del 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, è perfettamente allineata con i principi consolidati della procedura penale.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, serve a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non a rifare le valutazioni che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. I motivi presentati dal ricorrente erano finalizzati a ottenere una “rivalutazione del trattamento punitivo”, un’operazione che esula dai poteri della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
I giudici della Cassazione hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio dovere motivazionale. La sentenza impugnata aveva infatti esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive e aveva giustificato la quantificazione della pena in misura superiore al minimo previsto dalla legge (otto mesi di reclusione, poi aumentati per la recidiva). Questa scelta era stata fondata su aspetti significativi che andavano oltre la semplice gravità del fatto. In particolare, era stata considerata la “capacità a delinquere” dell’imputato, un elemento che il giudice di merito ha il potere e il dovere di valutare per personalizzare la sanzione. Poiché la motivazione era logica, coerente e legalmente corretta, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o difetti manifesti di motivazione, non su un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di appello deve essere redatto con estrema precisione, evidenziando vere e proprie violazioni di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice, piuttosto che tentare di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti. Per i cittadini, è la conferma che il sistema giudiziario prevede ruoli e competenze distinte per ogni grado di giudizio, garantendo un equilibrio tra il diritto alla difesa e la necessità di certezza del diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione sulla misura della pena, un’attività di merito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al giudizio di legittimità, cioè alla verifica della corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo severa?
No, la Corte di Cassazione non può modificare una pena basandosi su una valutazione di merito. Può annullare una sentenza per vizi di legge o per motivazione mancante o manifestamente illogica riguardo alla determinazione della pena, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è correttamente argomentata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44437 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANT’AGATA DE COGNOME il 17/02/2001
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME L; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sulla eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti nel giudizio di legittimità perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno correttamente valutato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell’imputato determinando così la pena in misura superiore al minimo edittale (mesi otto di reclusione) poi aumentata per la recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere r COGNOME ore