Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43615 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a FIRMO il DATA_NASCITA
inoltre:
MINOPOLI ADELAIDE
avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIUDICE di PACE di CASTROVILLARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO che chiede l’inammissibili del ricorso o in subordine il rigetto.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERAO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza l’imputato è stato assolto dal reato di arbitraria invasione di terreno con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Ha presentato ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale Castrovillari lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta il logicità della motivazio L’arbitrarietà dell’occupazione è resa evidente dalla presentazione della querela da parte de
proprietaria del terreno e dalle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso dell’i elementi non hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di pa rendere la sentenza del tutto carente. Hanno presentato memorie tanto la difesa del quanto la difesa della parte civile.
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato per un motivo non consentito.
La Corte rileva infatti che con le critiche alla motivazione il ricorrente inten sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Ciò è contrario processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale control diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l’uniforme interpretazione d l’uniforme interpretazione del fatto.
La denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali (“mancanza, contraddittor manifesta illogicità” si legge in fondo alla prima pagina del ricorso) è autoevidente genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. U, n. 29541 del 16/07/20 Filardo, Rv. 280027); tale formulazione cumulativa, si afferma nella stessa pronunci in contrasto con il principio secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi del sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non su sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità».
Quanto al merito, non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale altern sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle d evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’ della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Nel ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica evidenzia presunte carenze valutat tuttavia giungere ad elaborare un argomento che faccia assurgere la critica ad u profili di legittimità, unici consentiti dinnanzi a questa Corte.
Tanto più che nel caso concreto il giudice, seppur in forma sintetica ma con r proprio al complesso delle testimonianze acquisite, aveva fornito l’esito convincimento, osservando l’impossibilità, di fronte a tesi contrapposte, di giun tranquillizzante conclusione in ordine alla responsabilità dell’imputato oltre i dubbio. Alla luce di ciò, il ricorso avrebbe dovuto, anziché arrestarsi a co sufficienza della deposizione della parte civile (sul cui potenziale interesse non alcuna considerazione, nemmeno per escluderlo), indicare perché le testimo contrapposte non fossero sufficienti a disarticolare la tesi della stessa parte civile
Per le ragioni sopradette il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 31 maggio 2023 Il consigliere relatore