Ricorso Inammissibile: La Nomina del Difensore Deve Essere Depositata Correttamente
Nel labirinto delle procedure legali, ogni passo deve essere compiuto con la massima precisione. Un piccolo errore formale può compromettere l’intero percorso processuale, portando a conseguenze gravi come la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la mancata formalizzazione della nomina di un nuovo difensore possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, con annessa condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di seguire scrupolosamente ogni adempimento burocratico.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. Secondo la tesi difensiva, l’atto non era stato notificato al proprio difensore, inficiando così la validità del procedimento.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini, esaminando gli atti processuali, hanno accertato che la notifica del decreto di citazione era stata, in realtà, eseguita correttamente. La comunicazione era stata inviata in data 09/02/2024 all’avvocato che, in quel momento, risultava essere il difensore ufficiale dell’imputato. Sebbene il ricorrente avesse allegato al proprio ricorso la nomina di un nuovo legale, questa nomina non aveva valore ufficiale agli occhi della Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un punto procedurale fondamentale. La nomina del nuovo avvocato, allegata al ricorso, non era stata rinvenuta tra gli atti trasmessi dalla Corte d’Appello. Ancora più importante, la copia prodotta era priva della cosiddetta “attestazione di deposito”, ovvero la certificazione della cancelleria che comprova l’avvenuta e formale presentazione dell’atto. In assenza di tale deposito ufficiale, la nomina del nuovo legale non ha alcuna efficacia giuridica nei confronti del procedimento. Di conseguenza, per il sistema giudiziario, il difensore legittimato a ricevere le notifiche era ancora quello precedente. La notifica a quest’ultimo era quindi perfettamente valida e il motivo di ricorso, basato sulla sua presunta omissione, si è rivelato privo di qualsiasi fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: gli atti, per essere efficaci, devono essere formalmente depositati e registrati presso gli uffici giudiziari competenti. La semplice nomina di un nuovo difensore, se non seguita dal corretto deposito in cancelleria, è un atto che non produce effetti nel processo. La validità delle notificazioni e delle comunicazioni si valuta in base a ciò che risulta ufficialmente dagli atti. L’esito di questo caso – la dichiarazione di ricorso inammissibile con condanna al pagamento di spese e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende – serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione formale nella gestione degli incarichi difensivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, ossia la mancata notifica del decreto di citazione al difensore, è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la notifica era stata regolarmente effettuata al legale che risultava ufficialmente in carica.
Quale errore procedurale è stato decisivo per l’esito del ricorso?
L’errore decisivo è stato il mancato deposito formale della nomina del nuovo avvocato presso la cancelleria del tribunale. La copia dell’atto prodotta con il ricorso era priva dell’attestazione di deposito e non si trovava nel fascicolo processuale ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1867 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 10/06/1999
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28447 /24 Criscenti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 c
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla pretesa nullità del decreto d per il giudizio di appello in quanto non notificato al difensore – è manifestamente in momento che risulta in atti la corretta notificazione in data 09/02/2024 nei confront Pietrafitta all’epoca difensore dell’imputato; rilevato, infatti, che al ricorso risu nomina conferita all’Avv. COGNOME che tuttavia non si rinviene fra gli atti trasmess allegata è munita di attestazione di deposito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la co della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024