Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede strategia e nuovi argomenti. Ma cosa succede quando un appello si limita a ripetere le stesse lamentele già respinte in precedenza? La recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre una risposta chiara: si va incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per capire i principi che la governano.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il fulcro del ricorso era una specifica censura relativa alla presunta inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da un testimone. Secondo la difesa, tale prova non avrebbe dovuto essere utilizzata nel processo. Tuttavia, questa stessa obiezione era già stata sollevata e attentamente esaminata dai giudici del secondo grado, i quali l’avevano respinta con argomentazioni giuridiche ritenute corrette e complete.
Nonostante la precedente reiezione, l’imputato ha deciso di riproporre l’identica questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata (l’utilizzabilità del verbale), poiché ha riscontrato un vizio procedurale preliminare e insuperabile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproduzione delle censure già disattese nei gradi di giudizio precedenti.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato due sanzioni per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il motivo di ricorso era “manifestamente infondato e meramente riproduttivo” della medesima censura già vagliata e rigettata dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva già fornito una risposta adeguata e giuridicamente solida alla questione, come si poteva evincere dalla lettura della pagina 4 della stessa.
Un punto cruciale della motivazione riguarda l’imposizione della sanzione pecuniaria. La Corte ha richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, secondo cui tale condanna è giustificata quando il ricorso viene proposto “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. In altre parole, se l’inammissibilità è dovuta a una negligenza o a una palese infondatezza, come la sterile riproposizione di motivi già respinti, si presume la colpa del ricorrente, che deve quindi sopportarne le conseguenze economiche.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello per impugnarla; è necessario presentare motivi di ricorso che siano specifici, pertinenti e, soprattutto, non una semplice fotocopia di argomenti già esaminati e motivatamente respinti. Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità della sentenza impugnata e, se ripropone questioni già trattate, deve farlo criticando specificamente la risposta data dal giudice precedente, non ignorandola. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso inammissibile, ma anche di subire una condanna economica che aggrava ulteriormente la posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e si limitava a riproporre una censura che era già stata adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale principio si basa la condanna al pagamento della somma di tremila euro?
La condanna si basa sul principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui la sanzione pecuniaria è dovuta quando la causa di inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione proposta con motivi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e meramente riproduttivo della medesima censura relativa alla inutilizzabilità del verbale d sommarie informazioni rese dal teste COGNOME, già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.