Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un confronto critico con la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la mancanza di questi elementi porta a una sola conseguenza: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Analizziamo insieme questo caso per capire l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’obiettivo del ricorrente era ottenere la sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa. A sostegno della sua richiesta, ha addotto non meglio precisate ‘condizioni di salute’, ritenendole sufficienti per giustificare una modifica della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere generici. Il ricorrente, secondo i giudici, si è limitato a insistere sulla rilevanza delle sue condizioni di salute senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva già valutato la situazione, esprimendo una ‘prognosi negativa’ sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni legate a eventuali pene sostitutive.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La motivazione della Cassazione è netta. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché deduceva un ‘motivo generico’. In pratica, il ricorrente ha riproposto una questione (le condizioni di salute) senza attaccare in modo specifico e logico il ragionamento seguito dai giudici d’appello per respingerla. La Corte d’Appello, nelle pagine 4 e 5 della sua sentenza, aveva spiegato perché riteneva che il soggetto non fosse idoneo a beneficiare di pene alternative. Il ricorso in Cassazione, invece di smontare punto per punto quel ragionamento, si è limitato a una sterile ripetizione delle proprie istanze. Questa mancanza di confronto critico rende il motivo d’appello privo della specificità richiesta dalla legge, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La pronuncia in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario articolare le proprie ragioni in modo specifico, dettagliato e pertinente. Bisogna dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, confrontandosi direttamente con le sue motivazioni. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche. Come stabilito dalla Corte, all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo generico. Il ricorrente si è limitato a insistere sulle proprie condizioni di salute senza contestare in modo specifico le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva espresso una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni di pene alternative.
Qual era l’oggetto principale della richiesta del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa, motivando la richiesta con non meglio precisate condizioni di salute.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3513 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3513 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui si limita ad insistere sulla rilevanza di non ben precisate condizioni di salute del ricorrente ai fini sostituzione della pena detentiva, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, prive di vizi logici, in merito alla prognosi negativa circa il rispetto delle pr di ciascuna delle pene sostitutive applicabili in ragione della pena inflitta (si vedano le pagi e 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.