Ricorso Inammissibile: Quando la Tardività Costa Caro
Con l’ordinanza n. 22086 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine della procedura penale: le eccezioni devono essere sollevate nei tempi giusti. Un’impugnazione basata su motivi presentati in ritardo è destinata a essere dichiarata ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi agisce in giudizio. Questo caso offre uno spunto di riflessione sull’importanza della tempestività e della diligenza difensiva in ogni fase del processo.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente lamentava, come unico motivo di impugnazione, la violazione di una specifica norma procedurale, l’art. 23 bis della L. n. 176/20, in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. L’argomentazione difensiva si concentrava esclusivamente su questo presunto vizio di forma, portandolo all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione sollevata, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione procedurale posta alla loro attenzione non meritevole di un esame approfondito. La decisione è stata netta e basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione alla base della decisione è chiara e lapidaria: il motivo di ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”. La ragione di tale valutazione non risiede nella correttezza o meno della norma processuale invocata, ma nel momento in cui la presunta violazione è stata eccepita. La Corte ha sottolineato che le violazioni di norme processuali, anche se potenzialmente fondate, devono essere dedotte tempestivamente, ovvero nelle prime fasi utili del giudizio in cui si sono verificate. Sollevare una tale questione per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione è un’azione tardiva che ne compromette irrimediabilmente l’esame. Questo principio serve a garantire la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario, impedendo che i processi possano essere invalidati sulla base di vizi non eccepiti per tempo.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute. In secondo luogo, e ben più gravoso, il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o manifestamente infondati. Questa ordinanza rappresenta un monito per gli operatori del diritto: la strategia processuale non può prescindere da una rigorosa osservanza dei termini e delle preclusioni. Un errore di tempistica può trasformare un motivo potenzialmente valido in una causa persa in partenza, con l’aggravio di costi significativi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, relativo a una presunta violazione di norme processuali, è stato sollevato tardivamente e quindi ritenuto dalla Corte manifestamente infondato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare una violazione processuale per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza e della giurisprudenza consolidata, le violazioni di norme processuali devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di giudizio in cui si verificano. Sollevarle tardivamente rende il motivo di ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO •
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 23 bis L. n. 176/20 in relazione all’art. 178 co. 1, lett. C) cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a violazione di norme processuali tardivamente dedotte (cfr. Rv. 284898);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
I Consigliere COGNOME ensore