Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Blocca l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta redazione di un ricorso, sottolineando come la semplice riproposizione di argomenti già discussi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale e alla sussistenza stessa del reato. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna attraverso il riesame della sua posizione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Suprema Corte e la Natura del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Questo vizio ha impedito ai giudici di valutare se la condanna fosse giusta o sbagliata, portando a una chiusura immediata del procedimento.
L’Assenza di Specificità nei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che l’unico motivo di ricorso era una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove critiche argomentate contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse identiche doglianze. Secondo la Cassazione, un motivo così formulato è da considerarsi “non specifico ma soltanto apparente”, poiché non assolve alla sua funzione essenziale: quella di criticare in modo mirato e argomentato la decisione impugnata.
Valutazioni di Merito vs. Giudizio di Legittimità
La Corte ha inoltre sottolineato che le deduzioni del ricorrente si risolvevano in “valutazioni di merito”. Questo è un punto cruciale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove (il merito del caso). Il suo compito, in “sede di legittimità”, è unicamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti attraverso la riproposizione di vecchi argomenti è un’operazione non consentita e destinata all’insuccesso.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La motivazione dell’ordinanza è chiara e diretta. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi che si risolvevano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello. Questa reiterazione, essendo stata già puntualmente disattesa dalla corte di merito, rende i motivi del ricorso per cassazione privi della specificità richiesta. Essi diventano meri argomenti apparenti, incapaci di svolgere la funzione tipica di critica argomentata contro la sentenza. Di conseguenza, tali deduzioni si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. È necessario elaborare una critica specifica, puntuale e focalizzata sui vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione) della sentenza impugnata. Riproporre le stesse questioni di fatto già valutate in secondo grado non solo è inutile, ma conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Cosa significa che i motivi del ricorso si risolvono in ‘valutazioni di merito’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non contestavano errori di diritto nella sentenza impugnata, ma cercavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cosa che non è permessa nel giudizio di Cassazione (sede di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il 13/04/1996
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità circa la sussistenza del fatto-reato, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, altresì, che in ragione della evidenziata natura pedissequamente reiterativa, tutte le deduzioni si risolvono in valutazioni di merito insidildacabili in sede di legittimità;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.