Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Annulla l’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un processo può dipendere da dettagli apparentemente formali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illumina un principio fondamentale: per essere valido, un ricorso non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni già respinte. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra una critica costruttiva e una mera ripetizione, che può portare a un ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. I motivi del suo appello si concentravano su due punti principali: la contestazione della sua responsabilità penale e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di rivedere la decisione dei giudici di secondo grado, riproponendo le argomentazioni che questi avevano già esaminato e disatteso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la responsabilità o l’applicabilità dell’art. 131 bis), ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non soddisfacevano i requisiti minimi per essere esaminati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso Inammissibile
La chiave per comprendere la decisione risiede nel concetto di “specificità” dei motivi di ricorso. La Cassazione ha spiegato che i tre motivi presentati non erano “consentiti” perché si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” delle doglianze già dedotte in appello. In altre parole, l’avvocato del ricorrente si era limitato a ripresentare le stesse tesi, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza d’appello.
Il ricorso per cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per assolvere a questa funzione, i motivi devono essere specifici, cioè devono individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e spiegare perché è errato. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti viene considerato solo “apparente”, privo di quella reale forza critica necessaria a stimolare un nuovo esame da parte della Suprema Corte. Questo porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: un ricorso per cassazione deve essere un atto nuovo, non la semplice riproposizione di un atto precedente. La strategia difensiva deve evolversi e adattarsi alle motivazioni della sentenza che si intende impugnare, concentrandosi sulle specifiche criticità e contraddizioni di quest’ultima. Limitarsi a insistere sulle medesime argomentazioni non solo è inefficace, ma espone il cliente a ulteriori costi economici, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio critico e puntuale, unica via per superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione delle argomentazioni già formulate e respinte nel precedente grado di giudizio, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi?
Significa che il ricorso si è limitato a riproporre le stesse identiche lamentele del giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte di merito per respingerle. Un ricorso di questo tipo è considerato solo apparentemente critico e quindi non specifico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si cont l’affermazione di responsabilità del ricorrente e la mancata applicazione causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non sono con perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazion quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di mer dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e segg. sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.