Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta alla Condanna
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione: è necessario presentare argomenti solidi e specifici. La recente ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti nel grado di giudizio precedente. Questo caso sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Il Fatto: Condotta Violenta per Ostacolare l’Identificazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che condannava un imputato per la sua condotta. Nello specifico, l’individuo aveva agito con violenza con lo scopo di impedire o comunque ostacolare la propria completa identificazione da parte del personale ufficiale intervenuto sul posto. La Corte d’Appello aveva evidenziato che tale comportamento non era stato diretto verso un singolo pubblico ufficiale, ma contro l’intero gruppo di operatori presenti in quel momento, aggravando il quadro della sua responsabilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello. Tuttavia, i giudici della Suprema Corte hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso presentato non era altro che una riproduzione di una censura già adeguatamente esaminata e confutata dalla Corte territoriale. In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni. Per questa ragione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ricorso alla Suprema Corte deve basarsi su motivi specifici e puntuali che evidenzino un errore di diritto commesso dal giudice del grado precedente. Non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese già vagliate. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva chiarito in modo esauriente perché la condotta dell’imputato fosse illecita, sottolineando la sua finalità ostruzionistica e la sua portata generale verso tutto il personale. Poiché il ricorrente non ha mosso una critica specifica e pertinente a questa motivazione, limitandosi a ripeterla, il suo ricorso è risultato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. È fondamentale che i motivi di ricorso, specialmente in Cassazione, siano formulati in modo specifico, criticando in maniera logico-giuridica le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Un approccio “copia e incolla” dalle difese precedenti, senza aggiungere nuovi elementi di diritto, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo vanifica il tentativo di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio di costi per l’imputato, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici motivi di diritto.
Qual era la condotta contestata al ricorrente?
Al ricorrente era contestata una condotta violenta finalizzata a ostacolare la sua completa identificazione da parte di tutto il personale ufficiale intervenuto, e non solo nei confronti di un singolo operatore.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46289 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SERRAMANNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
UA
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta del ricorrente funzionale ad ostacolare la completa identificazione del ricorrente in atto, non fosse rivolta nei confronti di un pubblico ufficiale, ma di tutto il personale che era intervenuto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023