Ricorso Inammissibile: I Limiti dei Motivi di Impugnazione in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, le regole procedurali giocano un ruolo cruciale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità motivi che non siano stati precedentemente sollevati in appello. L’esito, in questi casi, è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. La difesa sosteneva che tale circostanza non avrebbe dovuto essere applicata nel suo caso specifico, cercando così di ottenere una revisione della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito della questione sulla recidiva, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice per il ricorrente: non solo la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri chiari e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Il primo, e decisivo, è la novità del motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che la censura relativa alla recidiva non era stata dedotta con l’atto di appello. In altre parole, il ricorrente non aveva sollevato questa specifica doglianza davanti alla Corte d’Appello. Il processo penale è strutturato per gradi, e ogni grado ha le sue preclusioni. I motivi di ricorso per Cassazione devono, di norma, riguardare vizi della sentenza impugnata in relazione ai punti che erano già stati oggetto del dibattito in appello. Introdurre un argomento completamente nuovo in Cassazione viola questo principio e snatura la funzione della Corte, che è quella di giudice della legittimità delle decisioni, non un terzo grado di merito.
Il secondo pilastro, aggiunto ‘ad abundantiam’, riguarda la presunta infondatezza del motivo stesso. La Corte ha osservato che, anche se il motivo fosse stato ammissibile, la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sul punto della recidiva risultava comunque immune da vizi logici o giuridici. Questo rafforza la decisione, indicando che, anche superando lo scoglio dell’ammissibilità, il ricorso non avrebbe avuto probabilmente successo nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La formulazione dell’atto di appello è un momento strategico e decisivo. È in quella sede che devono essere cristallizzate tutte le censure e le argomentazioni difensive contro la sentenza di primo grado. Omettere un motivo di doglianza in appello significa, nella maggior parte dei casi, precludersi la possibilità di farlo valere in un eventuale, successivo ricorso per Cassazione. La conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo chiude la porta a ogni ulteriore discussione sul merito della questione, ma comporta anche un onere economico significativo per l’imputato. Una difesa attenta e completa sin dalle prime fasi dell’impugnazione è, quindi, non solo auspicabile, ma essenziale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (la mancata disapplicazione della recidiva) non era stato presentato nel precedente atto di appello, rappresentando quindi un motivo nuovo non consentito in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha valutato nel merito la questione della recidiva?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione proprio a causa dell’inammissibilità del motivo. Tuttavia, ha specificato che, in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata su quel punto appariva priva di vizi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/04/1966
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 40803/ 24 HUAYPA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 3
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di
Ritenuto motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. in misura preval rispetto alla recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perc
giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha evidenziato come a tal fine risultava ostativo il disposto dell’art. 69, com
4, cod. proc. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che la censura afferente alla mancata disapplicazione della recidiva contestata attiene a profili non dedotti con l’atto di appello e, in ogni caso, a con riferimento a tale questione la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 31/03/2025