Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, confermando un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza una critica specifica e argomentata. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica e mirata in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Due imputati, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano principalmente tre: un’asserita scorrettezza nella motivazione della sentenza di condanna, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a uno degli imputati con un errato bilanciamento delle circostanze, e infine l’estensione di un’aggravante a uno dei due.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. Le ragioni di tale decisione sono un compendio delle regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo, che contestava la motivazione sulla responsabilità, è stato giudicato inammissibile perché non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può essere una copia del precedente atto di impugnazione, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione di secondo grado, evidenziandone i vizi logici o giuridici. In assenza di ciò, il motivo è considerato solo ‘apparente’ e non specifico.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito sulle Attenuanti
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento, la Corte ha ribadito un principio consolidato. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudizio della Cassazione non può sostituirsi a quello del giudice di appello, a meno che la sua decisione non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare la sua scelta, rendendo la censura infondata in sede di legittimità.
Terzo Motivo: L’Impossibilità di Introdurre Nuove Questioni
Infine, il terzo motivo, relativo all’estensione di un’aggravante, è stato dichiarato manifestamente infondato per due ragioni decisive: in primo luogo, la questione non era stata sollevata come motivo di appello, e non può quindi essere introdotta per la prima volta in Cassazione. In secondo luogo, la doglianza si poneva in contrasto con la giurisprudenza consolidata applicabile al caso concreto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando la funzione stessa del ricorso per Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma di un sindacato di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Quando i motivi del ricorso non attaccano specificamente questi aspetti, ma si limitano a riproporre le medesime difese già esaminate, essi perdono la loro funzione tipica e non possono essere accolti. La decisione si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite, che richiede una critica argomentata e non una mera riproposizione dei motivi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame riafferma con forza i paletti procedurali del giudizio di Cassazione. Per gli avvocati, emerge la chiara indicazione che l’atto di ricorso deve essere redatto ‘ex novo’, concentrandosi sui vizi della sentenza di appello e non riproponendo genericamente le doglianze precedenti. Per gli imputati, questa decisione chiarisce che le possibilità di successo in Cassazione sono legate a censure precise di natura giuridica o logico-motivazionale, e non a una rivalutazione complessiva del merito della vicenda. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, un’ulteriore conseguenza negativa di un ricorso non adeguatamente strutturato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripete gli stessi motivi dell’appello?
Perché, secondo la Corte, un ricorso di questo tipo non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di formulare una critica argomentata e specifica contro la decisione della Corte d’Appello. Una semplice ripetizione è considerata un motivo non specifico, ma solo apparente, e quindi inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sul riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti è un giudizio di merito, riservato al giudice delle fasi precedenti. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
È possibile sollevare una nuova questione per la prima volta con il ricorso in Cassazione?
No, la sentenza conferma che un motivo di ricorso non proposto in sede di appello non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso di legittimità deve vertere sulle questioni già devolute al giudice del gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4293 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4293 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME COGNOME NOME nato a (COLOMBIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a (COLOMBIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non Ł consentito perchØ fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ( si veda in particolare pag. 6 / 9 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che , in particolare, la Corte di merito ha sottolineato come gli episodi descritti delle persone offese hanno trovato conferma nelle deposizioni di altri testi;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti del COGNOME ed all’errato giudizio di bilanciamento, non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in tema di estensione della circostanza aggravante dell’utilizzo delle armi al COGNOME, Ł manifestamente infondato in quanto non oggetto di motivi di appello nonchØ in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie alla luce delle concrete modalità di realizzazione dei fatti;
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6/9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
– Relatore –
Ord. n. sez. 1281/2026
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME