Ricorso Inammissibile per Motivi Generici: Lezione dalla Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una rigorosa tecnica redazionale. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di motivi d’appello formulati in modo generico, senza un confronto critico e puntuale con la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4157/2024, offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa precludere l’esame nel merito, con conseguenze significative per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dal Ricorso alla Decisione della Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente sollevava due principali censure. La prima riguardava una presunta violazione di legge sostanziale, facendo però riferimento a una norma di carattere procedurale. La seconda critica verteva sul diniego, da parte del giudice d’appello, della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, la libertà controllata, in luogo della pena detentiva.
Analisi del Ricorso Inammissibile: I Vizi Contestati
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, riscontrando in ciascuno vizi tali da renderli inammissibili, senza quindi poter entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Violazione di Legge Sostanziale e l’Errore Procedurale
Il primo motivo di doglianza è stato ritenuto inammissibile per un errore tecnico fondamentale. Il ricorrente ha invocato il vizio di “violazione di legge sostanziale”, previsto dall’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale, ma ha fondato la sua argomentazione su una presunta violazione dell’art. 546 del medesimo codice, che è una norma di natura puramente processuale riguardante i requisiti della sentenza. La Corte ha ribadito il principio secondo cui non è possibile denunciare un errore di diritto sostanziale citando una norma processuale, configurando ciò un vizio che rende il motivo d’appello inammissibile.
La Genericità dei Motivi sulla Sanzione Sostitutiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la mancanza di specificità. La difesa si era limitata a presentare deduzioni generiche, fondate unicamente su principi di diritto, senza instaurare un reale e critico confronto con le argomentazioni specifiche contenute nella motivazione della sentenza d’appello. In pratica, il ricorso non spiegava perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata nel caso concreto, ma si limitava a enunciazioni astratte. Questo approccio non soddisfa il requisito di specificità dei motivi, essenziale per un valido ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha evidenziato come l’appello debba essere un atto critico, mirato a smontare il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Prospettare “deduzioni generiche, fondate sulle sole ragioni di diritto, senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata” equivale a non sottoporre la decisione a una critica concreta e pertinente. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per attivare efficacemente tale controllo, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Argomentazioni vaghe, astratte o che si limitano a riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi precedenti, senza un’analisi puntuale della motivazione, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con rigore tecnico e argomentativo, pena la preclusione di ogni possibilità di riesame e la condanna a sanzioni economiche.
Per quali motivi principali il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, ha erroneamente dedotto una violazione di legge sostanziale citando una norma processuale; in secondo luogo, i motivi relativi al rigetto della sanzione sostitutiva erano generici, non specifici e non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘non specifici’?
Significa che le argomentazioni presentate sono generiche, basate solo su principi di diritto, e non contestano in modo puntuale e concreto le specifiche ragioni esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando. Manca un confronto critico con la decisione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4157 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:RARO;
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibille ex art. 606, comma 3, cod. proc pen. nella parte in cui deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, con riferimento ad una nor processuale quale l’art. 546 cod. proc. pen.
Il ricorso, laddove deduce il vizio di violazione di legge in relazione al r della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà contro inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospetta deduzioni generiche, fondate sulle sole ragioni di diritto, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non concretamente sottoposta a critica.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.