Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale presentare argomentazioni precise e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano una mera copia di quelli già esaminati e respinti nel grado precedente. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità dei ricorsi e le conseguenze di una loro violazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La decisione si basava su una valutazione delle prove, in particolare sulle testimonianze della persona offesa e di altri testi, che avevano confermato la condotta fraudolenta e artificiosa dell’imputato, finalizzata a raggirare la vittima. L’imputato, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione prettamente procedurale. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza di secondo grado. Per questo motivo, i motivi sono stati considerati non specifici, ma solo apparenti, e quindi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi logici. I giudici di merito avevano chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato. La credibilità della testimonianza della persona offesa era stata corroborata dalle dichiarazioni di altri testi, creando un quadro probatorio solido. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con questa struttura argomentativa e di evidenziarne specifiche falle, non ha assolto alla sua funzione tipica, che è quella di una critica mirata e non di una generica lamentela. La mancanza di specificità ha quindi portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sulle regole tecniche del processo. Per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti. Deve, invece, individuare e criticare in modo puntuale i presunti errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della vicenda, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che in questo caso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e respinti, risultando così non specifici ma solo apparenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali prove si basava la sentenza di condanna della Corte d’Appello?
La sentenza si basava sulla testimonianza ritenuta credibile della persona offesa, ulteriormente confermata dalle dichiarazioni di altri testi, che provavano la condotta truffaldina e artificiosa dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, come si evince alle pagine 4-5-6 della sentenza impugnata, ove il giudice di merito ha ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa anche in virtù delle dichiarazioni degli altri testi, COGNOME e COGNOME, che confermano la condotta truffaldina e artificiosa dell’imputato finalizzata a raggirare il Brambilla;
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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Il Presidente