Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta in termini, per lo più sussistenza della prova di penale responsabilità dell’imputato, sono generici perché argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal g gravame rimaste senza una adeguata confutazione (si vedano le pagine 5 e 6) e, perta specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione t argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Presidente