Ricorso Inammissibile: La Guida Definitiva sui Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato a causa della genericità delle argomentazioni. Questo articolo analizza il caso, spiegando perché la specificità è un requisito non negoziabile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha cercato di contestare la sua responsabilità penale davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, i motivi del suo ricorso sono stati giudicati inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, hanno qualificato i motivi del ricorso come “generici”. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza offrire una confutazione adeguata e specifica delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In secondo luogo, la Corte ha rilevato una “mancanza di correlazione” tra le argomentazioni della decisione d’appello e i motivi del ricorso. In pratica, l’atto di impugnazione non dialogava criticamente con la sentenza che intendeva contestare, violando così il principio di specificità dei motivi, sancito dall’articolo 591 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per avere successo, deve individuare vizi specifici di legittimità nella decisione impugnata. Chi presenta un ricorso generico, che si limita a ripetere difese già respinte, non solo vedrà la sua istanza dichiarata inammissibile, ma andrà anche incontro a sanzioni economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi, specifici e pertinenti, che affrontino puntualmente le motivazioni del giudice precedente.
Quando un ricorso per cassazione è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza una adeguata e specifica confutazione delle motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché è fondamentale la correlazione tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata?
La correlazione è essenziale perché il ricorso deve contestare specificamente le ragioni logico-giuridiche su cui si fonda la decisione precedente. La mancanza di correlazione trasforma il ricorso in un atto astratto e generico, rendendolo inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 166 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Francesco;
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta in termini, per lo più sussistenza della prova di penale responsabilità dell’imputato, sono generici perché argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal g gravame rimaste senza una adeguata confutazione (si vedano le pagine 5 e 6) e, perta specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione t argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Presidente