Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. La semplice riproposizione dei motivi già respinti in appello rende il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Appello in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha sollevato una serie di motivi dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello auspicato, portando a una pronuncia di inammissibilità che offre spunti di riflessione cruciali per chiunque si appresti a impugnare una sentenza.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, rilevando un vizio insanabile nell’impostazione stessa dell’impugnazione. Questo vizio è stato identificato nella natura dei motivi presentati.
La “Pedissequa Reiterazione” dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “pedissequa reiterazione” degli argomenti. I giudici hanno constatato che i motivi del ricorso non erano altro che una mera ripetizione di quelli già dedotti nel giudizio d’appello e, per di più, puntualmente disattesi dalla corte territoriale.
Secondo la Cassazione, un ricorso così formulato è privo del requisito della specificità. I motivi vengono considerati “soltanto apparenti”, in quanto non svolgono la funzione essenziale di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altre parole, non basta ripetere ciò che si è già detto; è necessario spiegare perché la decisione della Corte d’Appello è sbagliata, confrontandosi direttamente con le motivazioni da essa addotte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ripresentare le medesime questioni di fatto. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per adempiere a questa funzione, il ricorrente ha l’onere di sviluppare argomentazioni che si confrontino criticamente con la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento precedente. Limitarsi a copiare e incollare i motivi d’appello, ignorando le risposte fornite dal giudice di secondo grado, svuota il ricorso della sua funzione e lo rende, per l’appunto, inammissibile. La Corte ha citato precedenti conformi (tra cui Cass. Pen., Sez. 2, n. 42046/2019), a dimostrazione della stabilità di tale principio.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la fine del processo, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede un lavoro di analisi critica e specifica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile dimostrare, con argomenti pertinenti e nuovi, perché quella decisione è viziata dal punto di vista giuridico. In assenza di questo sforzo critico, il rischio di un ricorso inammissibile è estremamente concreto.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così privo di motivi specifici.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Si intende la riproposizione letterale degli stessi argomenti già esaminati e disattesi dalla corte di merito (come la Corte d’Appello), senza assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/07/1979
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto
responsabile del delitto di rissa;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del
reatoè inammissibile. Il ricorrente afferma che il suo intervento nella rissa era finalizzato a difendere un compagno e mirava esclusivamente alla neutralizzazione
della aggressione altrui: si tratta di una prospettazione più favorevole delle prove già
valutate dai giudici di merito che è svolta in fatto, secondo direttrici di censur sottratti al sindacato della Corte di cassazione (cfr., in tema, l’orientamento
consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015,
COGNOME, Rv. 265482);
2.1. Rilevato che il motivo è inammissibile anche perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.