Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza dei motivi specifici
Nel sistema giudiziario italiano, impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un appello si basa su lamentele generiche, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa dinamica.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla decisione di un imputato di presentare ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava l’eccessività della pena inflitta, che, a dire del ricorrente, non era stata determinata nei minimi previsti dalla legge. La difesa si limitava a contestare la quantificazione della sanzione, senza però articolare una critica dettagliata e circostanziata.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la pena fosse effettivamente eccessiva o meno. La Corte si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e rigorose. In primo luogo, ha evidenziato che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o la congruità della pena, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
Il punto centrale della motivazione risiede nella natura delle critiche mosse dal ricorrente. La Corte le ha definite come “apodittiche censure” e “mere clausole di stile”. Con queste espressioni, i giudici hanno inteso che le lamentele erano affermazioni generiche, prive di un’argomentazione specifica e non supportate da riferimenti concreti alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, non conteneva una puntuale enunciazione dei passaggi della sentenza d’appello che si ritenevano errati, né spiegava perché il ragionamento del giudice di secondo grado fosse illogico o contrario alla legge. La Corte d’Appello, peraltro, aveva puntualmente argomentato a pagina 3 della sua sentenza le ragioni che giustificavano il trattamento sanzionatorio applicato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Dimostra che non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione di un giudice. Per avere una possibilità di successo, e prima ancora per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere specifico, tecnico e puntuale. È necessario individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici nella motivazione della sentenza che si contesta, argomentando in modo coerente e supportato da riferimenti normativi e giurisprudenziali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame della questione nel merito, ma comporta anche un aggravio di spese per il condannato. Pertanto, la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e professionalità per evitare di incorrere in una secca declaratoria di inammissibilità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi generici, costituiti da censure apodittiche e clausole di stile, senza una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata che, invece, aveva specificamente argomentato la scelta sanzionatoria.
Cosa si intende quando si afferma che i motivi del ricorso non sono consentiti in “sede di legittimità”?
Risposta: Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare la decisione nel merito (come la quantificazione della pena), ma può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente. Criticare l’entità della pena senza indicare un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica non è un motivo valido in questo tipo di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 13/05/1994
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 109/RG 35395
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata in ordine all’eccessività della pena non quantificata nei minimi di legge;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dal legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti clausole di stile, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato che a pag. 3 ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 21 febbraio 2025
La Consigliera COGNOME
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