Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è un atto da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza fondamentale della specificità dei motivi di impugnazione, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che il ricorso non viene nemmeno esaminato nel merito, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano su due punti principali: la presunta nullità della contestazione del reato e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale. In sostanza, l’imputato sosteneva che sia l’accusa iniziale sia le argomentazioni della sentenza d’appello fossero errate.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si sono fermati a un’analisi preliminare sulla validità del ricorso stesso. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Entrambi i motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati come una semplice riproduzione delle censure già avanzate, esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito risposte logiche e corrette a quelle stesse obiezioni, come si evinceva dalle pagine della sentenza impugnata.
Secondo la Cassazione, i motivi del ricorso erano quindi ‘non consentiti’, in quanto non specifici ma ‘soltanto apparenti’. Invece di svolgere la loro funzione tipica, cioè quella di muovere una critica argomentata e puntuale contro la decisione di secondo grado, si limitavano a riproporre vecchie questioni. Un ricorso così formulato non permette alla Suprema Corte di esercitare il proprio ruolo di controllo di legittimità, risultando di fatto in un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico di grande valore: per impugnare una sentenza in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È indispensabile formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente, evidenziando vizi concreti e non limitandosi a ripresentare le medesime difese. In mancanza di questa specificità, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che, pur avendo l’apparenza formale di motivi di ricorso, essi non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di formulare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere censure già valutate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAMPI SALENTINA il 17/04/1948
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Umberto;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente la violazione di legge in ordine alla ritenuta nullità contestazione ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si vedan particolare, pagg. 1 e 2 con riferimento alla contestazione e pagg. 2 e 3 in o alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato);
che, dunque, trattasi di motivi non consentiti, in quanto non specifici, soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente