Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione Non Paga
Nel complesso mondo della procedura penale, l’accesso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale, ma soggetto a regole ferree. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere uno dei motivi più comuni di insuccesso in questa sede: la presentazione di un ricorso inammissibile. Questo caso dimostra come la semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nel grado di appello sia una strategia destinata a fallire, comportando non solo la conferma della decisione impugnata ma anche ulteriori conseguenze economiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma, hanno deciso di portare il loro caso davanti alla Corte di Cassazione. Il loro obiettivo era contestare la sentenza precedente, basando il loro intero ricorso su un unico punto: la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione meno gravosa. Si tratta di un’istanza comune, ma che deve essere supportata da argomentazioni valide e, soprattutto, pertinenti al giudizio di legittimità.
La Natura del Ricorso e la sua Inammissibilità
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I ricorrenti non hanno introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, né hanno criticato in modo specifico e puntuale le ragioni fornite da quel giudice. Al contrario, si sono limitati a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già esposti e debitamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, come evidenziato dalla Cassazione, aveva già motivato la sua decisione di non sostituire la pena, facendo riferimento alla ‘particolare capacità criminosa’ degli imputati. Un ricorso in Cassazione che non si confronta criticamente con questa specifica motivazione, ma si limita a ripetere la richiesta, è considerato ‘non specifico’ e, di conseguenza, solo ‘apparente’. Manca, in sostanza, della sua funzione essenziale: quella di sottoporre alla Corte Suprema una critica argomentata e precisa avverso la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato i ricorsi dichiarandoli inammissibili. La motivazione è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di ‘legittimità’, in cui si controlla se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato adeguatamente le loro decisioni.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara per negare la sostituzione della pena, basata sulla valutazione della pericolosità criminale dei ricorrenti. I ricorsi presentati omettevano completamente di contestare questa specifica ratio decidendi. Limitandosi a riproporre la richiesta, i ricorsi si sono rivelati privi della specificità richiesta dalla legge, trasformandosi in un tentativo inefficace di ottenere un nuovo esame del merito. Per questo motivo, la Corte ha stabilito che tali ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette per i ricorrenti. Non solo la condanna è diventata definitiva, ma sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è imperativo formulare motivi di ricorso che siano nuovi, specifici e che attacchino direttamente e logicamente le fondamenta giuridiche della sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è inutile, ma espone anche a sanzioni economiche, confermando l’importanza di una strategia processuale attenta e tecnicamente fondata.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché costituivano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’unico argomento presentato dai ricorrenti nel loro appello?
L’unico motivo di ricorso sollevato da entrambi i ricorrenti era la contestazione della mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione della Corte?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei loro ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 599 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 599 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso di entrambi i ricorsi, che contesta la man sostituzione della pena, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte corte di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella q Corte ha correttamente escluso la sostituzione della pena a causa delle part capacità criminosa dei ricorrenti), dovendosi gli stessi considerare non speci soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025