Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari, in particolare del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile non entrando nel merito della questione, ma fermandosi a un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità dei motivi. Questo caso evidenzia come la semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte in appello sia una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa in primo grado, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Bologna. Il nucleo dell’accusa riguardava la riconducibilità di alcune carte di pagamento prepagate all’imputato, circostanza che i giudici di merito avevano ritenuto provata sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Tale decisione non ha comportato un riesame dei fatti, ma si è basata su una valutazione della struttura stessa del ricorso. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non assolveva alla sua funzione tipica, ovvero quella di muovere una critica argomentata e puntuale contro le ragioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “specificità dei motivi di ricorso”. La Cassazione ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto era un semplice “copia e incolla” delle difese precedenti.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. Non è sufficiente ripetere la propria versione dei fatti; è necessario, invece, individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente e spiegare perché tali errori avrebbero viziato la decisione. Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato solo “apparente”, poiché non conteneva una vera critica, ma si limitava a riproporre una tesi già disattesa. La Corte ha quindi ribadito che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione sulla riconducibilità delle carte prepagate, e tale motivazione non era stata scalfita da un’impugnazione generica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Onere di Argomentazione Specifica: Non basta essere convinti della propria innocenza. È cruciale che il ricorso per Cassazione sia un atto nuovo, che analizzi criticamente la sentenza di secondo grado, evidenziandone le falle.
2. Rischi della Reiterazione: La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro. È quindi fondamentale ponderare attentamente la solidità dei propri motivi prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono una mera e passiva ripetizione di quelli già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (l’appello), mancando così di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti relativi alle carte prepagate?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La sua decisione si è fermata a un esame preliminare sulla validità formale del ricorso, concludendo che fosse inammissibile. Ha semplicemente preso atto che, per i giudici di merito, non sussisteva alcun dubbio sulla riconducibilità delle carte al ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5979 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSACCO il 18/11/1974
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, i giudici del merito hanno ritenuto che non sussistesse alcun dubbio circa la riconducibilità delle Postepay al ricorrente, alla luce degli accertamenti effettuati dalla P.G.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il
Il Presidente