Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Fondamentale
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Questo principio è cruciale per chiunque si approcci al sistema giudiziario e sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica precisa e meticolosa.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per un reato previsto dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. In questo motivo, lamentava genericamente una ‘insufficiente e contraddittoria motivazione’, una ‘manifesta illogicità’ nell’interpretazione delle prove e una ‘mancata motivazione della condanna’.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma di fondamentale importanza: il motivo presentato era del tutto generico. Secondo i giudici supremi, l’atto era ‘privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono’.
La Corte ha richiamato l’articolo 581 del codice di procedura penale, che disciplina la forma dell’impugnazione. Questa norma esige che i motivi siano enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte. Non è sufficiente, quindi, esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. È necessario, invece, individuare con precisione i punti della decisione che si contestano, le norme che si ritengono violate e le prove che si considerano mal interpretate.
L’Evoluzione Normativa verso un Maggiore Rigore
La Corte ha inoltre sottolineato come questa esigenza di specificità sia stata progressivamente rafforzata dal legislatore. Già con la legge n. 103 del 2017 (riforma Orlando) e successivamente con il d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), si è inteso disciplinare in modo sempre più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione, proprio per evitare ricorsi dilatori o pretestuosi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del diritto processuale: l’efficienza della giustizia. Consentire ricorsi generici significherebbe appesantire il sistema con impugnazioni che non hanno reali possibilità di accoglimento, distogliendo risorse dall’analisi di casi fondati. L’atto di impugnazione non è una mera lamentela, ma un atto tecnico che deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, demolendone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a enunciare dei vizi senza collegarli concretamente alla sentenza, rendendo impossibile per la Corte comprendere dove e perché i giudici di merito avrebbero sbagliato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale: la forma è sostanza. La specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma il presupposto indispensabile per poter ottenere una revisione della decisione. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti, in grado di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e tecnicamente ineccepibili. Per gli avvocati, rappresenta la conferma che la precisione e l’argomentazione rigorosa sono le uniche armi efficaci nel confronto processuale. La conseguenza di un ricorso generico è drastica: non solo la sua inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, del tutto privi delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a loro sostegno, violando il requisito di specificità richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione deve indicare chiaramente le parti della sentenza che si contestano, le norme giuridiche che si assumono violate e le ragioni precise per cui si ritiene che il giudice abbia errato, non essendo sufficiente una critica generale e non argomentata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 24/07/1969
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermato la pronuncia emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 20 n. 115.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza; manifesta illogicità di interpretazione degli elementi d’acc mancata motivazione della condanna) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L’art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell’impugnazione, prescrive c motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte esigenza di specificità che – già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del co di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’at impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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