Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Costi secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche a significative sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sull’importanza di fondare le proprie doglianze su argomenti giuridici solidi e pertinenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati con una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, decidevano di impugnare la decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro argomentazioni si concentravano esclusivamente su due aspetti: la presunta assenza di una motivazione adeguata in merito alla loro responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non venivano sollevate altre questioni di diritto, come ad esempio errori nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato i ricorsi proposti inammissibili. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse alla sentenza impugnata erano del tutto generiche e non rientravano tra i motivi per cui è possibile adire la Suprema Corte. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
I giudici hanno evidenziato come i ricorsi non contestassero specifici vizi di legittimità della sentenza. Le doglianze relative alla motivazione sulla responsabilità e sul diniego delle attenuanti, così come formulate, non erano sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità. Per un esito diverso, i ricorrenti avrebbero dovuto articolare critiche precise, indicando, ad esempio, una manifesta illogicità del ragionamento del giudice di primo grado o una violazione di specifiche norme di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte risiede nel principio fondamentale che regola il giudizio di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che denuncino errori di diritto commessi dal giudice precedente. La critica generica alla motivazione, senza l’individuazione di un vizio logico-giuridico preciso, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito della causa, attività preclusa alla Corte di Cassazione. L’ordinanza sottolinea che i motivi di censura validi, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, non erano stati in alcun modo dedotti dai ricorrenti, rendendo il loro appello privo dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per i ricorrenti. La Corte li ha condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone il proponente a sanzioni pecuniarie, a tutela dell’efficienza del sistema giudiziario e per disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o infondate.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati giudicati inammissibili?
I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché basati su motivi troppo generici. I ricorrenti si sono limitati a contestare l’assenza di motivazione sulla responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche, senza sollevare specifiche questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La conseguenza economica è duplice: il ricorrente deve farsi carico delle spese del procedimento giudiziario e deve versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21438 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGNANO VARANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
[ dato avviso alle parti; .’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che con sentenza del 10/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava (tra gli altri) a NOME COGNOME e NOME
COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
COGNOME
la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
- Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando l’assenza di motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
-
Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.
-
La comune doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all’art.
448, comma
2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che
ex consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa
art. 444 cod. proc. pen.
soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura – quest – che non sono in alcun modo dedotti nell’unico ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta assenza di motivazione in punto di responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025
igliere estensore Il C
COGNOME Il Presiden