Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Sancisce la Sconfitta
Nel processo penale, l’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato con precisione e rigore. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce che la presentazione di un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e ripetitivi, non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui la difesa lamentava la mancata ammissione di una perizia fonica.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. I motivi principali dell’impugnazione si concentravano su due aspetti: la presunta violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, la difesa lamentava il mancato espletamento di una perizia fonica su delle intercettazioni, ritenuta cruciale per la decisione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella genericità dei motivi addotti. Secondo i giudici, il ricorso non si confrontava minimamente con l’articolato apparato motivazionale della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a riproporre le stesse questioni già ampiamente esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Perché la richiesta di perizia era irrilevante?
Un punto chiave della decisione riguarda proprio la perizia fonica. La Corte ha sottolineato come la richiesta di tale accertamento tecnico, avanzata ai sensi dell’art. 507 del codice di procedura penale, fosse già stata respinta in primo grado. La motivazione di tale rigetto era solida: le trascrizioni delle intercettazioni erano state acquisite agli atti del processo con il pieno consenso della difesa dell’imputato. Accettare l’utilizzo di una prova e poi contestarne le modalità solo in fase di appello o cassazione rappresenta un comportamento processualmente non corretto.
Le ulteriori prove a carico
La Corte ha inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza di condanna non si basava unicamente sulle intercettazioni. Erano presenti ulteriori elementi concreti e specifici che provavano la consapevolezza dell’imputato. Tra questi, spiccava la disattivazione del sistema GPS del veicolo utilizzato, un’informazione di cui, secondo i giudici, solo l’imputato poteva essere a conoscenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso “oltremodo generici”, ovvero privi della specificità richiesta per un’impugnazione di legittimità. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esposte, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le sue motivazioni. In questo caso, il ricorrente ha ignorato completamente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto infondata la sua richiesta, limitandosi a riproporla in modo sterile. Questa mancanza di confronto specifico tra i motivi del ricorso e il contenuto della decisione contestata è una causa tipica di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: per avere successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e critico. La genericità e la ripetitività delle argomentazioni conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le implicazioni pratiche sono severe: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: le impugnazioni non sono uno strumento per ritardare l’esecuzione della pena, ma un rimedio serio che richiede un’argomentazione giuridica rigorosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano eccessivamente generici, non si confrontavano con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a ripetere doglianze già respinte.
Qual era il motivo principale del ricorso e perché non è stato accolto?
Il motivo principale era la mancata ammissione di una perizia fonica. Non è stato accolto perché la richiesta era già stata respinta in primo grado, dato che le trascrizioni delle intercettazioni erano state ammesse come prova con il consenso della stessa difesa dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/06/1966
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (che censurano il manca espletamento di una perizia fonica, sotto il profilo della violazione di legg contraddittorietà motivazionale) risultano oltremodo generici, in quanto confrontano con l’effettivo tenore dell’apparato giustificativo, assai più quanto postulato nell’atto di impugnazione, reiterando doglianze già congruam disattese (cfr. pp. 2-9 e 11-13, ove si chiarisce come in primo grado la rich perizia ex art. 507 cod. proc. pen. sia stata disattesa, dal momento «l’intercettazione, per come trascritta in fase di indagine, è stata acquisita utilizzabili per la decisione con il consenso della difesa dell’imputato», ric ulteriori concreti e specifici di riscontro alla consapevolezza in capo all dell’utilizzo del veicolo, quale la disattivazione del sistema Gps, della cui solo lui poteva essere a conoscenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Così deciso, il 4 febbraio 2025
Il Consigli e estensore
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