Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Pena non Basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi considerati troppo generici. Il caso riguarda due persone condannate in primo e secondo grado che hanno tentato di contestare la loro pena davanti alla Suprema Corte, ma senza successo. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una sentenza del Tribunale, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Venezia il 22 giugno 2023. Due soggetti erano stati dichiarati responsabili, rispettivamente, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e per porto abusivo di armi (art. 699 c.p.). Entrambi erano stati condannati a una pena ritenuta di giustizia dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
Insoddisfatti della pena inflitta, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano esclusivamente su un presunto vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio. In altre parole, non contestavano la loro colpevolezza, ma sostenevano che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato l’entità della pena inflitta. I ricorrenti chiedevano, di fatto, una nuova valutazione della congruità della sanzione, sperando in un trattamento più mite. Proprio questa impostazione ha portato a un esito per loro negativo, concretizzandosi in un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18235 del 2024, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La motivazione è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici di legittimità hanno stabilito che i motivi presentati erano ‘generici’ e ‘volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo’.
Questo significa che i ricorsi non individuavano un errore di diritto specifico commesso dalla Corte d’Appello, ma si limitavano a criticare l’esito della valutazione discrezionale del giudice. La Corte di Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena è una valutazione di merito che, se supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta adeguata e priva di vizi evidenti.
Le Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto loro il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando non si possono escludere ‘profili di colpa nella proposizione del ricorso’, ovvero quando l’impugnazione appare priva di serie possibilità di accoglimento. La pronuncia, quindi, serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può essere utilizzato come un tentativo per ottenere una semplice revisione della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e miravano a ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena, un’attività di merito non consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le argomentazioni non individuavano uno specifico errore di diritto nella sentenza impugnata, ma si limitavano a criticare la decisione del giudice sulla misura della pena, senza dimostrare che la motivazione fosse illogica o contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, poiché la Corte ha ravvisato una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia 21 0€ GLYPH ,i-zazdvA confermava la sentenza in data t3 – 773/2022 dal Tribunale di ll/Legnzsl, con la quale gli attuali ricorrenti, all’esito di giudizio abbreviato, erano stati responsabili, la prima, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1 il secondo, del reato di cui all’art. 699 cod.pen., e condannati alla pena rit giustizia.
Rilevato che entrambi i ricorrenti, con due motivi di ricorso, deducono vizio motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecitare u rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa dette Ammende, non potendosi esdudere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 05/04/2024