Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi dell’Appello Sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata specificità dei motivi di impugnazione possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha ribadito i principi cardine che regolano la presentazione di un ricorso, sottolineando l’importanza di una critica puntuale e non generica alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di tentata rapina impropria. La difesa dell’imputato aveva deciso di appellarsi alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello di Torino. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero fornito una motivazione adeguata e autonoma, limitandosi a un semplice rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano affetti da genericità e indeterminatezza, in violazione dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che Conduce al Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della doglianza del ricorrente. La Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Non è sufficiente una lamentela vaga o una generica contestazione.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva sostenuto che la Corte d’Appello avesse utilizzato una motivazione per relationem, ossia richiamando semplicemente le ragioni del giudice di primo grado. Tuttavia, i giudici della Cassazione, analizzando la sentenza d’appello, hanno rilevato che questa accusa era del tutto infondata. Al contrario, la sentenza di secondo grado presentava “una approfondita ed autonoma enunciazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione”.
Il ricorso, quindi, non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si basava su un presupposto errato. Questa mancanza di confronto diretto e di individuazione di specifici errori logici o giuridici ha reso l’impugnazione generica e, pertanto, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha sottolineato che un appello non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, ma deve indicare con precisione gli elementi che rendono errata la motivazione del giudice precedente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Appello Penale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di appello articoli una critica mirata, logica e pertinente, che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Limitarsi a contestazioni generiche o basate su presupposti errati non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella redazione degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava in modo specifico gli errori della sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e perché è stato respinto?
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado (motivazione ‘per relationem’). L’argomento è stato respinto perché la Cassazione ha verificato che la sentenza d’appello conteneva, invece, una motivazione autonoma e approfondita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di u motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in particolare, la doglianza proposta dal ricorrente risulta manifestamente infondata, atteso che non si confronta affatto con il provvedimento impugNOME, rilevando, del tutto erroneamente, come la motivazione offerta dalla Corte di appello si sia limitata ad un richiamo per relationem ai contenuti della sentenza di primo grado, laddove invece il provvedimento impugNOME offre una approfondita ed autonoma enunciazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente